Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20608 - pubb. 12/10/2018

Realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti

Cassazione civile, sez. I, 24 Agosto 2018, n. 21175. Est. Pazzi.


Concordato preventivo - Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio - Fattispecie



In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità di un concordato preventivo liquidatorio, aveva valorizzato - ritenendolo incluso nel quadro delle valutazioni giuridiche consentite al collegio – l'aspetto dell'incompatibilità tra il tipo di procedura concordataria prescelto e la programmata persistenza di un contratto d'affitto di azienda alberghiera per ulteriori sei anni al cui spirare era procrastinata la dismissione del complesso di beni). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. CENICCOLA Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

1. il Tribunale di Roma, in data 5 luglio 2012, giudicava inammissibile il concordato preventivo presentato da (*) s.r.l. in liquidazione e, con separata sentenza, dichiarava il fallimento della medesima società.

2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 22 luglio 2013, respingeva il reclamo proposto da (*) s.r.l. in liquidazione e non condivideva la censura secondo cui il Tribunale avrebbe espresso un giudizio attinente alla fattibilità economica e non meramente giuridica della proposta, sconfinando così in un ambito di esclusiva pertinenza dei creditori; in particolare la corte territoriale, dopo aver rilevato che i motivi di censura presentati non consentivano di superare le incongruenze e le aporie ravvisate dal Tribunale, tali da rendere la proposta generica e incerta, sottolineava come non fossero stati dissipati i dubbi già palesati dal primo giudice in merito all'inclusione degli appartamenti di (*) nell'attivo concordatario, all'individuazione e ripartizione dei creditori in classi e alla possibilità di vincolare il nominando liquidatore nelle modalità di vendita dei box siti in (*).

La programmata prosecuzione del contratto di affitto di azienda dell'Hotel (*), dissequestrato nelle more del giudizio, per un periodo di sei anni prima della dismissione del bene costituiva poi, a parere della corte di merito, un'ulteriore incongruenza nella valutazione della fattibilità giuridica del piano.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento (*) s.r.l. in liquidazione, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento di (*) s.r.l. in liquidazione.

L'intimato fallimento (*) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa. Le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

 

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.: secondo il ricorrente la Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, avrebbe dapprima completamente omesso di considerare una serie di fatti decisivi e rilevanti della controversia, quindi avrebbe preso in esame le rimanenti questioni proposte dalla difesa in un primo momento affrontandole sotto una prospettiva diversa da quella indicata, dato che nell'atto di reclamo in realtà si era sostenuto che il Tribunale avesse errato nell'apprezzare il piano concordatario e la documentazione prodotta a suo supporto, in seguito prendendo posizione sulle stesse senza fornire alcuna motivazione.

Oltre a ciò non sarebbe dato comprendere univocamente le ragioni di criticità riconosciute dalla Corte distrettuale rispetto alle questioni prese in esame, stante la contraddittorietà delle affermazioni compiute nei differenti punti della motivazione.

4.2 Il secondo mezzo assume la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162 e 163, artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il collegio del gravame, benchè la proposta concordataria debba essere letta, compresa e valutata attraverso il complessivo esame dei documenti che la supportano, non avrebbe fatto alcuna menzione dei documenti allegati nè avrebbe illustrato in quali termini il loro contenuto abbia influito sulla decisione assunta.

4.3 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.

La presentazione del ricorso in epoca successiva al termine previsto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, impone di fare riferimento al nuovo paradigma normativo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo cui è censurabile in questa sede di legittimità il solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La riformulazione della norma in questi termini deve essere interpretata, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053), come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, di modo che ora risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una motivazione della propria decisione, che, seppur nella sua sobrietà, soddisfa i criteri prescritti dall'art. 132 c.p.c., dato che consente di ripercorrere l'iter logico seguito dal collegio per respingere il reclamo e percepire le ragioni che stanno alla base della decisione assunta.

Il vizio denunciato finisce così per investire le carenze motivazionali della sentenza impugnata per ragioni di insufficienza e contraddittorietà, le quali tuttavia, alla luce del nuovo disposto normativo, sono bandite dall'attuale ambito di controllo di questa corte, a cui è precluso di attribuire rilevanza a simili difetti della motivazione.

Nè la stessa decisione può essere rivista sotto i plurimi profili di merito illustrati con dovizia dal ricorrente, dato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell' intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 19/10/2016 n. 21098; Cass. 16/12/2011 n. 27197).

Non è poi configurabile alcuna violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., nei termini prospettati, dato che il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre non può dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. 23/3/2017 n. 7472).

Infine va rilevata l'inammissibilità delle denunciate violazioni di legge, per erronea qualificazione della proposta come generica e a motivo della non corretta applicazione delle regole che presiedono all'ermeneutica contrattuale, le quali in realtà allegano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono così al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, che consiste invece nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. 13/10/2017 n. 24155).

5.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162, 169 e 182, nonchè per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la corte distrettuale avrebbe fatto erronea applicazione della L. Fall., art. 182, poichè la proposta presentata, di carattere liquidatorio, ineriva cespiti mobiliari o immobiliari che sarebbero stati nella libera disponibilità del liquidatore, senza alcuna previsione di limitazione dei suoi poteri se non il rispetto dei contratti pendenti e sottoscritti prima della presentazione della domanda; in relazione poi al compendio immobiliare costituito dai box di (*) la ricorrente si era limitata a presentare delle mere proposte di lavoro al fine di accelerare i tempi e snellire le modalità di vendita onde realizzare, con il miglior soddisfacimento del ceto creditorio, la proposta concordataria.

5.2 Il motivo è infondato.

In merito al profilo motivazionale è sufficiente richiamare quanto appena detto in ordine alla consistenza del vizio di motivazione attualmente denunciabile in sede di legittimità.

Quanto alla violazione di legge censurata occorre rilevare che la corte territoriale, in armonia con la scelta del legislatore di estendere alla liquidazione concordataria le norme dettate in tema di liquidazione fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 182, comma 5, ha correttamente ritenuto, in ragione della natura pubblicistica di tale attività, che la stessa non possa tollerare limitazioni se non nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

La doglianza si rivela poi inammissibile laddove tenta di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della valutazione della fattibilità giuridica della proposta concordataria, sostenendo che quelli che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto essere vincoli al potere del liquidatore comportanti una illegittima interferenza nelle modalità di dismissione dell'attivo siano in realtà mere proposte di lavoro, e in questo modo sollecita in questa sede un riesame di questioni che, attenendo al merito della controversia, rientravano nell'ambito esclusivo della valutazione discrezionale rimessa alla corte territoriale.

6.1 Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162 e 180 e art. 1184 c.c., nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: in tesi di parte ricorrente la corte territoriale avrebbe ritenuto che a seguito del dissequestro dell'Hotel (*) la durata dell'affitto della relativa azienda per settantadue mesi e la vendita che fosse intervenuta in questo arco temporale così come la durata del concordato per un simile periodo avrebbero determinato una carenza di plausibilità del piano, malgrado tale valutazione, concernendo il merito e la convenienza della proposta, esulasse dall'ambito di analisi di competenza dell'organo giudicante e rientrasse nei profili di apprezzamento dei soli creditori destinatari della proposta.

Peraltro la Corte d'Appello non avrebbe specificato i motivi logico-giuridici per i quali i settantadue mesi risultavano incongrui con la proposta concordataria.

6.2 Il motivo è infondato.

Sgombrato il campo dal vizio motivazionale dedotto secondo il paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più in vigore per le ragioni già esposte, occorre rilevare, rispetto alla violazione di legge lamentata, che la corte territoriale, nel prendere atto del sopravvenuto dissequestro dell'Hotel (*), ha osservato che nella proposta concordataria presentata la persistenza del sequestro per sei anni era funzionale all'incasso del canone di affitto dell'azienda alberghiera, pari a dodici milioni di Euro, da destinare al soddisfacimento integrale dei creditori ipotecari e ha ritenuto che, trattandosi di un concordato liquidatorio, la prosecuzione del contratto di affitto di azienda per un termine così ampio senza che si procedesse alla liquidazione del bene rappresentasse un ulteriore aspetto di incongruenza del piano sotto il profilo della fattibilità giuridica.

Un simile assunto è stato censurato dall'odierna ricorrente unicamente sotto il profilo della riferibilità al collegio di siffatta valutazione, che rientrerebbe nel profilo di fattibilità economica rimesso all'esclusivo vaglio dei creditori.

Non sfugga che il provvedimento impugnato non ha valutato incongruo un piano concordatario di durata sessennale, ma la previsione all'interno di un concordato di natura liquidatoria del necessario persistere di un contratto di affitto di azienda alberghiera per una simile durata, onde soddisfare integralmente i creditori ipotecari, al cui scadere si sarebbe proceduto alla vendita.

In altri termini la corte territoriale non ha apprezzato negativamente la durata del piano, che non è stata neppure indicata, ma la fattibilità giuridica sotto il profilo della causa concreta di un piano che preveda una siffatta procrastinazione della liquidazione di bene rientrante nell'attivo concordatario.

Ciò chiarito, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa corte (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Rv. 624796) hanno ritenuto che: 1) sia rimesso alla valutazione giudiziale, sotto un profilo di fattibilità giuridica, la realizzabilità della causa concreta del procedimento di concordato; 2) la proposta di concordato debba necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti, in esse comprese le relative percentuali ed i tempi di adempimento, rimanendo nella valutazione dei creditori, quali diretti interessati, i diversi aspetti della verosimiglianza dell'esito della proposta e della sua convenienza; 3) la mortificazione dei diritti del creditore sotto il profilo della limitazione del suo credito e dalla vanificazione del suo diritto di agire in giudizio a tutela del medesimo anche per effetto di maggioranze non condivise debba giocoforza avere come controaltare il riconoscimento di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; 4) che il profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta assuma rilevanza nell'ambito del giudizio di fattibilità giuridica dei termini complessivi del concordato proposto.

Se ne ricava che la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta anche attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti rientra nel profilo di valutazione rimesso alla valutazione del collegio dell'omologa, mentre l'apprezzamento della verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e la valutazione dei rischi temporali riconnessi alla liquidazione dell'attivo fanno parte dei profili di convenienza economica rimessi allo scrutinio del ceto creditorio.

Il profilo cronologico valutato, concernendo la compatibilità con una procedura concordataria di natura liquidatoria del persistere di un rapporto di durata di sei anni al cui spirare era procrastinata la dismissione dell'asset, rientrava perciò nell'ambito di valutazione della fattibilità giuridica di pertinenza del giudice di merito ed è stato correttamente apprezzato dalla corte distrettuale.

7.1 Il quinto motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c.: secondo il ricorrente la sentenza impugnata si caratterizzava per una carenza di motivazione ovvero per la presenza di una motivazione meramente apparente, inidonea a indicare gli elementi da cui il collegio aveva tratto il proprio convincimento; la Corte d'Appello inoltre non aveva preso in esame numerose eccezioni sollevate dalla difesa in sede di reclamo e aveva risolto altre questioni in termini differenti da quelli indicati nell'atto di gravame.

7.2. Il motivo è infondato.

In proposito non si può che registrare come la corte capitolina abbia offerto una motivazione della propria decisione che, seppur sintetica ed essenziale nel suo tratto, non può essere considerata come omessa o apparente, viste le ragioni addotte, che individuano e disattendono i principali motivi di censura delineati nel reclamo.

E' facile pensare che la corte territoriale, dopo aver disatteso le più importanti doglianze della reclamante rilevando la non plausibilità del piano anche per il venir meno del sequestro preventivo disposto in sede penale, abbia tralasciato di passare in rassegna t(tutte le questioni di contorno; le doglianze non espressamente esaminate si possono perciò ritenere implicitamente rigettate, dato che i profili espressamente esaminati erano sufficienti al rigetto del reclamo.

Va dunque escluso il vizio di omessa pronuncia, ricorrendo nella specie gli estremi di una reiezione implicita o di un assorbimento delle questioni non affrontate in altre statuizioni di carattere decisivo (Cass. 11/1/2006 n. 264).

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018.