Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20727 - pubb. 03/11/2018

Concordato preventivo: omessa informazione sul contenzioso pendente ed autorizzazione ad agire in giudizio

Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2018, n. 26646. Est. Dolmetta.


Concordato preventivo – Informazione ai creditori – Omissione – Contenzioso pendente – Fattispecie – Irrilevanza

Concordato preventivo – Atti di frode – Caratteristiche

Concordato preventivo – Atti di straordinaria amministrazione – Autorizzazione – Azione giudiziale – Valutazione in concreto



L’omessa informazione ai creditori circa i contenziosi pendenti non incide su veridicità e attendibilità dei dati complessivamente esposti nella domanda di concordato preventivo e nell'attestazione del piano quando si possa ritenere che la pendenza dei giudizi non sottragga risorse ai creditori e non possa considerarsi una reale posta attiva.

[Nel caso di specie, l’adunanza era stata rinviata per dar modo ai creditori di esaminare una relazione sul contenzioso all’uopo redatta]. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli atti di frode, di cui all'art. 173 L. Fall., vanno intesi, sul piano oggettivo, come condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, purché siano caratterizzati dalla consapevole volontarietà della condotta, della quale non è, invece, necessaria la dolosa preordinazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'ipotesi di azione in giudizio non rientra in modo necessario e automatico nell'ambito della categoria degli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’art. 167 L. Fall., in quanto la relativa valutazione è frutto di un riscontro che deve essere effettuato caso per caso, tenendo conto, tra l’altro, della specifica finalità perseguita dall'atto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1.- Nel contesto del procedimento di omologazione del concordato preventivo della s.r.l. G.M., e precisamente con il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione della ricorrente e del commissario giudiziale, il Tribunale di Verona ha rilevato che la società ricorrente era parte in procedimenti giudiziali che aveva promosso nei confronti di istituti di credito, per il recupero di somme di rilevante importo"; che l'esistenza di tale contenzioso non era stato indicato nè nel piano con la proposta di concordato, nè nella relazione di attestazione, nè nella relazione del commissario giudiziale, ma era emerso solo in sede di adunanza dei creditori; che taluni di questi procedimenti erano stati avviati dopo l'ammissione alla procedura concordataria, ma senza una preventiva richiesta di autorizzazione ex art. 167 L. Fall.; che tali circostanze avrebbero potuto incidere sulla corretta rappresentazione della situazione debitoria della società G.M. Sulla base di questi rilievi, il Tribunale ha disposto che la detta società notificasse il decreto a tutti i creditori.

Costituendosi nel procedimento di omologazione, G.M. ha rilevato, in via di contestazione di quanto ritenuto dal Tribunale, che i procedimenti in questione configuravano azioni di ripetizione di indebiti pagamenti effettuati a favore di certi istituti bancari; che per talune di queste controversie si trattava, inoltre, di opposizioni a decreti ingiuntivi; che i debiti verso questi istituti erano stati comunque appostati per intero nell'ambito del piano, mentre degli eventuali esiti positivi delle azioni si sarebbe direttamente giovato il ceto creditorio; che i legali incaricati delle azioni da parte della società la avevano liberata dalla prestazione dei compensi; che, per il caso di condanna al pagamento delle spese di giudizio, esisteva un fondo rischi per le sopravvenienze passive; che, per l'ulteriore caso di incapienza di tale fondo, i soci di G.M. si erano obbligati a far fronte personalmente agli esborsi occorrenti.

In assenza di opposizione dei creditori, il Tribunale di Verona ha revocato l'ammissione della società al concordato preventivo, in pari tempo dichiarando l'inammissibilità della domanda di omologa.

2.- G.M. ha proposto reclamo contro questo decreto, chiedendone la revoca e l'omologazione del concordato preventivo. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo.

Con riferimento ai procedimenti anteriori all'ammissione della domanda, essa ha svolto due ordini di rilievi. Il primo è che "l'omessa rappresentazione delle rilevanti poste che la reclamante afferma di vantare nei confronti degli istituti di credito per l'indebita percezione di interessi usurari o anatocistici ovvero, per converso, la mancata esposizione dell'altrettanto considerevole posta debitoria" inerente all'eventualità di soccombenza e di condanna al pagamento delle spese di lite viola l'art. 161, comma 2, lett. a. e b. L. Fall."; queste omissioni informative pure rendono inattendibile, d'altro canto, la relazione di attestazione, cha ha trascurato di "menzionare la pendenza di un rilevante contenzioso".

L'altro è che "il consapevole e intenzionale silenzio serbato da G.M. in merito all'esistenza delle cause promosse nei confronti di istituti bancari, quali che siano le soggettive ragioni ad esso sotteso, non può che indurre a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 173, comma 1 L. Fall.".

Quanto poi alle controversie successive all'ammissione alla procedura concordataria, la Corte veneta ha rilevato che la società "avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del giudice delegato, prima di dare avvio ai procedimenti... proprio per l'incertezza dell'utilità che essa si ripromette(va) di conseguire, avuto riguardo alla non modesta erosione dell'attivo concordatario, che le poste debitorie inerenti alle spese legali avrebbero potuto determinare".

3.- Contro tale decreto ricorre la s.r.l. G.M., articolando tre motivi di cassazione.

La massa dei creditori del concordato, come impersonata dal commissario giudiziale, non ha svolto attività difensive.

 

Motivi della decisione

4.- Il primo motivo di ricorso è stato intestato "violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. n. 267 del 1942, art. 161, commi 2, lett. a. e b., e art. 3".

Lo stesso assume, in sostanza, che l'informativa in merito ai conteziosi pendenti e alle loro possibili conseguenze "non era affatto necessaria". "I contenziosi non potrebbero avere alcuna ricaduta pregiudizievole nè sulla situazione patrimoniale della società, nè sulla proposta formulata ai creditori"; per contro, trattandosi di un concordato con cessio bonorum, le eventuali sopravvenienze attive sarebbero in ogni caso destinate a portare un vantaggio diretto alla massa dei creditori.

5.- Il motivo appare fondato.

Non è da ritenere, invero, che - date le peculiari caratteristiche della fattispecie concreta - le omissioni informative circa il contenzioso in essere con le banche abbiano effettivamente inciso su veridicità e attendibilità dei dati complessivamente esposti nella domanda di concordato e nell'attestazione del piano.

Nell'attuale, tali contenziosi non sottraggono risorse ai creditori (posta la rinuncia al compenso effettuata dai difensori della società); nè, ovviamente, integrano delle reali attività. Neppure danno ragionevoli sicurezze di attivo in termini prospettici: la stessa Corte di Appello, nel definire il "rischio lite" dei detti contenziosi, ha rilevato come la "possibilità di soccombenza" si configuri, nella specie, come ipotesi "non certo irrealistica".

Quanto poi all'eventualità di condanna alle spese di giudizio, questa risulta coperta dall'assunzione del relativo (e ipotetico) debito da parte dei soci della s.r.l. G.M.: sotto il profilo giuridico, tale assunzione si può dire "assorba" il debito della società in causa, neutralizzando il relativo rischio di sopravvenienza negativa. In ogni caso ha errato la Corte territoriale a non tenere in nessun conto la detta struttura di "copertura", come all'uopo predisposta (a sostanziale integrazione del fondo rischi).

6.- Il secondo motivo di ricorso è stato intestato "violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 173, commi 1, 2, 3". Lo stesso afferma che la "G.M. s.r.l. non ha tenuto alcun comportamento neppure astrattamente qualificabile come atto di frode".

La società - si viene in particolare a precisare - ha "trasmesso al commissario giudiziale una relazione del legale incaricato di assisterla in tali procedimenti contenziosi... in data antecedente al deposito della relazione ex art. 172 L. Fall.".

La società - ancora si aggiunge - ha "ribadito tali circostanze di propria iniziativa nel corso dell'adunanza dei creditori, la quale è stata rinviata a una successiva data proprio per consentire ai creditori di essere informati di quanto emerso". I "creditori pertanto, nel momento in cui hanno espresso il loro voto, erano a conoscenza della pendenza dei procedimenti di cui trattasi". Non vi è stato, dunque, nessun silenzio "consapevole", e tantomeno "intenzionale", come ha invece ritenuto la Corte territoriale.

7.- Il motivo risulta fondato.

Secondo lo stabile orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, gli atti di frode, di cui all'art. 173 L. Fall., "vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione", purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione" (così Cass., 29 luglio 2014, n. 17191; Cass., 4 giugno 2014, n. 12533; Cass., 18 aprile 2014, n. 9050; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23287; Cass., 11 aprile 2016, n. 7066).

Nel caso in esame non viene in realtà a configurarsi, attesa la dinamica dei fatti che è stata rappresentata, un comportamento decettivo della s.r.l. G.M.: sempre a voler ritenere la conoscenza o la ignoranza del contenzioso in essere delle circostanze orientative (in sè) della decisione del ceto creditorio (posto il già segnalato carattere liquidatorio della proposta formulata dalla società).

8.- Il terzo motivo di ricorso è stato intestato "violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 167, comma 2". Esso riguarda le controversie instaurate dalla società dopo l'ammissione alla procedura concordataria.

La Corte territoriale ha ritenuto occorresse, per queste ulteriori controversie, l'autorizzazione del giudice delegato; la mancanza della stessa (in quanto, nel concreto, neppure chiesta) comportando la revoca dell'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 173 L. Fall.. Ad avviso del motivo, per contro, l'autorizzazione non andava richiesta: la "qualificazione dell'introduzione di un procedimento contenzioso come atto di straordinaria amministrazione" essendo errata e non conforme alla ratio dell'art. 167 L. Fall., per quale si debbono intendere come atti di straordinaria amministrazione quelli idonei a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza.

9.- Il motivo è fondato.

Non essendo atto preso in distinta ed espressa considerazione dalla norma dell'art. 167 L. Fall., l'ipotesi di azione in giudizio non rientra in modo necessario e automatico nell'ambito della categoria di atti di "straordinaria amministrazione" rilevante al riguardo: la relativa valutazione essendo frutto, per contro, di un riscontro caso per caso. Tra i parametri di questa valutazione va in particolare tenuto conto - è noto - la specifica finalità che l'atto posto in essere risulta oggettivamente perseguire.

Ora, la Corte di Appello ha correttamente accolto questa impostazione di base, rilevando per l'appunto la necessità di fare perno, al riguardo, sul "criterio finalistico del miglior soddisfacimento dei creditori". Sennonchè, essa ha poi posto a confronto con tale criterio ordinante una fattispecie diversa da quella che è stata concretamente proposta al suo esame.

La Corte si è infatti rappresentata un'ipotesi caratterizzata dall'"incertezza dell'utilità" che essa si ripromette(va) di conseguire, avuto riguardo alla non modesta erosione dell'attivo concordatario, che le poste debitorie inerenti alle spese ò legali avrebbero potuto determinare". Non ha tenuto conto, cioè, della circostanza - su questo punto, in sè determinante - che l'assunzione dell'obbligo relativo al pagamento delle spese legali da parte dei soci della s.r.l. G.M. veniva a "neutralizzare" il detto rischio (cfr. sopra, n. 5).

10.- In conclusione, il ricorso va accolto.

Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018.