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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20776 - pubb. 14/11/2018.

Fallimento: non valida la notifica PEC all'indirizzo risultante dal registro imprese se lo stesso è reso disponibile a vantaggio di altra società


Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 2018, n. 16365. Est. Campese.

Fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione dell’indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo PEC accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza


In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società. (massima ufficiale)

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