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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21096 - pubb. 19/01/2019.

Il sequestro penale preventivo non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30505. Est. Terrusi.

Fallimento – Sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. – Incidenza preclusiva – Esclusione – Custode giudiziario nominato in sede penale – Qualità di contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare – Insussistenza – Fondamento


Non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni della società. Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza. (massima ufficiale)

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