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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21469 - pubb. 02/04/2019.

Locazione finanziaria: accoglimento della domanda di rivendica del bene e spese di custodia


Tribunale di Monza, 13 Febbraio 2019. Est. Nardecchia.

Fallimento – Domanda di rivendica – Accoglimento – Spese di custodia – A carico della procedura

Fallimento – Domanda di rivendica – Locazione finanziaria – Accoglimento – Spese di custodia – Insorgenza dell’obbligo di riconsegna del bene – Invito del curatore al ritiro del bene – Effetti – Costituzione in mora


Le spese di custodia di un bene oggetto di una vittoriosa domanda di rivendica rimangono a carico della procedura perché derivanti dall’apprensione di un bene che non deve essere venduto in ambito fallimentare, il cui ricavato non è destinato alla soddisfazione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 1177 c.c. “l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”, con la conseguenza che gli oneri legati alla custodia non possono che gravare sul soggetto tenuto alla consegna del bene, quantomeno fino a quando lo stesso abbia offerto di adempiere l’obbligazione di restituzione, conformemente alla disciplina della mora del creditore di cui agli art. 1206 e s.s. c.c. (ai sensi dell’art. 1207, comma 2 c.c., infatti, il creditore costituito in mora sopporta le spese di custodia della cosa dovuta).

Pertanto, l’obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione finanziaria sorge, per la curatela fallimentare, solo al momento di scioglimento del contratto (secondo quanto previsto dall’art. 72-quater, comma 2 l.f., allorquando il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contratto).

Nell’accoglimento della domanda di rivendica deve ritenersi implicita la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli 72 e 72-quater l.f., con conseguente obbligo di consegna del bene.

La comunicazione con la quale il curatore invita al ritiro il proprietario del bene non acquisito al fallimento o del quale sia stata accolta la domanda di rivendica vale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1214 c.c., a costituire in mora il creditore con conseguente produzione in pari data (3/9/2015) degli effetti della mora credendi, tra i quali l'obbligo del creditore di sostenere le spese di custodia (art. 1207, comma 2 c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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