Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21560 - pubb. 20/04/2019

Nel concordato preventivo con assuntore l’offerta di acquisto dei rami aziendali si sottrae alla procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall.

Tribunale Forlì, 25 Febbraio 2019. Est. Barbara Vacca.


Concordato preventivo – Proposta di acquisto dei rami aziendali del terzo assuntore – Procedura competitiva ex art 163 bis l. fall. – Necessità – Esclusione



Malgrado la formula letterale dell’art. 163-bis l. fall., per cui qualsiasi offerta proveniente da soggetto già individuato, che preveda il trasferimento in suo favore a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni della società in concordato, deve essere sottoposta, a cura del tribunale, a procedura competitiva, detta disposizione di legge non si applica all’offerta proveniente da soggetto terzo che si propone come assuntore del concordato (cfr. in tal senso Trib. Milano 15.6.2017 e 13.12.2018; Trib. Monza 31.10.2018), prendendosi peraltro atto dell’esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale (fatto proprio da Trib. Torino 19.6.2018). (1) (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


(1) Con ampia ed articolata motivazione il tribunale forlivese osserva che “vi è infatti una differenza ontologica tra la proposta di assunzione del concordato e le offerte concorrenti di cui all’art. 163-bis l.fall., ancorché il concordato con assunzione previsto dall’art. 160, comma 1 lett. b) l.fall. non abbia una propria disciplina e non si differenzi, se non sotto il profilo soggettivo, rispetto alle altre proposte di concordato, potendo essere di natura liquidatoria, in continuità aziendale o avere natura mista a seconda di quanto viene previsto nella proposta dell’assuntore. Invero il soggetto che si propone di assumere il concordato subentra nella medesima posizione attiva ma anche in quella passiva della società in concordato, sostituendosi ad essa e divenendone successore, mentre chi acquista l’azienda, uno o più rami o specifici beni dietro un determinato corrispettivo, succede solo nei singoli rapporti legati e conseguenti al bene o ai beni acquistati. Tali posizioni non possono, dunque, essere equiparate.La competizione prevista e disciplinata dallart. 163-bis l.fall. e/o dallart. 182 l.fall., ispirata alla ratio e alla logica di cui all’art. 107 l.fall., è solo quella che riguarda il trasferimento a titolo oneroso ad un soggetto di singoli e specifici beni, ivi compresa l’azienda o più rami di essa, non attagliandosi invece alla diversa fattispecie del subentro di un terzo nella stessa posizione complessiva della società in concordato, elemento che contraddistingue la proposta di assunzione del concordato che dovrà, pertanto, più opportunatamente essere assoggettata alla specifica disciplina dettata dall’art. 163, commi da 4 a 7, l.fall. sulle proposte concorrenti. Nel concordato con assuntore, il contenuto del piano e della proposta concordataria finiscono infatti inevitabilmente per coincidere con quelli della proposta dellassuntore che si sostituirà alla società in concordato nel sostenerne gli oneri. Di conseguenza, l’apertura di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 163-bis l.fall. sulla proposta dell’assuntore – oltre ai profili di criticità legati alla comparabilità delle offerte che, potendo riguardare i molteplici aspetti della proposta di assunzione, potrebbero essere le più disparate – finirebbe per alterare il piano e la proposta della società in concordato. In una tale evenienza, infatti, l’apertura al mercato non riguarderebbe la ricerca di interessati a formulare offerte concorrenti per l’acquisto di beni ma alla presentazione di vere e proprie proposte concorrenti di concordato, in palese elusione dei limiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 163, commi 4-7, l.fall. sulle proposte concorrenti.La citata norma non prevede infatti lespletamento di una procedura competitiva sulle proposte concorrenti bensì lassoggettamento delle stesse al voto dei creditori ai sensi degli artt. 175 e 177 l. fall. Lart. 163 l. fall. prevede inoltre precisi limiti alla possibilità di presentare proposte concorrenti. I soli soggetti legittimati a proporle sono infatti i creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda, rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161 l. fall.. All’evidente fine di bilanciare l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento con la libertà di iniziativa economica e l’autonomia dell’imprenditore, il legislatore della riforma del 2015 ha, inoltre, previsto una condizione di ammissibilità delle proposte concorrenti, rappresentata dalla percentuale di soddisfacimento assicurata ai creditori dalla società in concordato. Ove la proposta di concordato del debitore assicuri, come risultante dalla relazione di attestazione, il pagamento di almeno il 40% o, in caso di continuità aziendale, del 30% dei crediti chirografari, le proposte concorrenti non sono infatti ammissibili (art. 163, comma 5 l.fall.). Imporre lo svolgimento ex art. 163-bis l.fall. di una gara competitiva su una proposta di concordato con assuntore finirebbe, quindi, per aggirare le condizioni soggettive ed oggettive previste per l’ammissibilità delle proposte concorrenti”. (Astorre Mancini)


Testo Integrale