Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21641 - pubb. 15/05/2019
Fallimento e concordato ante 69-bis l.f.: i termini a ritroso non decorrono dal deposito del ricorso
Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, n. 8970. Est. Loredana Nazzicone.
Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell’azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall.. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Concordato e fallimento, termini per l'esercizio dell'azione revocatoria
- ∙
Termini
Periodo sospetto
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