Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21838 - pubb. 11/01/2019

Deposito concluso prima della dichiarazione di fallimento di cose vendute al fallito con patto di riservato dominio

Cassazione civile, sez. I, 20 Agosto 1966, n. 2259. Est. Gambogi.


Fallimento - Rivendicazione, restituzione e separazione - Rapporti giuridici costituiti sulla cosa rivendicata prima della sua acquisizione al fallimento - Deposito concluso prima della dichiarazione di fallimento relativamente a cose vendute al fallito con patto di riservato dominio e non pagate - Diritto del depositario al compenso



L'illegittima pretesa giudiziale del curatore di sottoporre all'esecuzione fallimentare cose che sono non di proprietà del fallito ma di terzi, non pone nel nulla, in pendenza del giudizio relativo, i rapporti giuridici che fossero precedentemente costituiti e che riprendono il loro corso una volta che, respinta la pretesa della curatela, siano stati riconosciuti conformi al diritto, con gli effetti retroattivi alla pronuncia dichiarativa. (Nella specie, e stato ritenuto efficace, ai fini del compenso a favore del depositario, il contratto di deposito intercorso, prima della dichiarazione di fallimento, relativamente a beni venduti con patto di riservato dominio al fallito e affidati al vettore depositario, dopo che erano stati rivendicati nei confronti della curatela, che li aveva inizialmente appresi). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato