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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21886 - pubb. 11/01/2019.

Procedura di concordato preventivo e contratto di somministrazione


Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 1993. Est. Baldassarre.

Consecuzione alla procedura di concordato preventivo - Contratto di somministrazione - Curatore - Subentro - Debito per le forniture contratto anteriormente e nel corso della procedura di concordato preventivo - Prededucibilità


In tema di procedure concorsuali, il debito contratto dall'imprenditore, sia anteriormente che nel corso della procedura di concordato preventivo, per forniture derivanti dal contratto di somministrazione, previsto dagli artt. 1559 e segg. cod. civ., nel quale il curatore, autorizzato nel seguito fallimento all'esercizio provvisorio, sia subentrato, deve essere soddisfatto in prededuzione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
" Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere
" Antonino RUGGIERO "
" Giovanni OLLA "
" Ernesto LUPO "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

E.N.E.L. - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, in persona dei rappresentanti in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri, 5, c-o l'avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende con l'avv. Paolo Bortoluzzi, giusta procura speciale per notaio Giovanni Candiani di Venezia, del 15.3.91, Rep. N. 89596.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO INDUSTRIE DAL VERA S.P.A., in persona del curatore dott. Gianfranco Boer, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tortolini, 34, c-o l'avv. Nicolò Paoletti, rappresentato e difeso dall'avv. Lino Guglielmucci, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 1102-90 della Corte di Appello di Venezia del 31.12.90. Sono presenti per il ricorrente l'avv. Manzi che chiede l'accoglimento del ricorso.
Per il resistente l'avv. Guglielmucci che chiede il rigetto del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.92 dal Cons. Dr. Baldassarre.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Fabrizio Amirante conclude per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato al fallimento della S.p.a Industrie Dal Vera - dichiarato, in conseguenza della mancata omologazione del concordato preventivo, con sentenza 10 febbraio 1983 del Tribunale di Venezia, che autorizzava - l'esercizio provvisorio per il periodo di due mesi - ammetteva al passivo l'ENEL, creditore di corrispettivi di forniture di energia elettrica, in prededuzione, per lire 50.093.072, riguardanti consumi dell'esercizio provvisorio e, in via chirografaria, per lire 80.931.415, relative ai periodi anteriore e coevo alla procedura di concordato preventivo: escludeva il credito per interessi contrattuali di mora del 3 agosto 1982 al 12 febbraio 1983, nonché quello per i corrispettivi di potenza calcolati al 31 dicembre 1983.
Il suddetto Tribunale rigettava poi l'opposizione dell'Ente, che in pendenza di giudizio aveva rinunciato all'ultima voce di credito, con sentenza del 18 ottobre 1986, confermata da quella ora gravata per cassazione.
La Corte veneziana fondava il rigetto dell'appello dell'ENEL sulle seguenti ragioni: inapplicabilità dell'art. 74 l. fall., in quanto non richiamato dal successivo art. 169 in relazione al concordato preventivo: previsione del perdurare, durante tale procedura, dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'impresa ad opera del debitore, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziario e la direzione del giudice delegato; mancato esercizio da parte dell'ENEL della facoltà di sospendere la somministrazione dell'energia nel corso di detta procedura in ragione della rilevanza dei precedenti inadempimenti; non configurabilità di un rapporto unitario, essendo identificabili e separabili consumi e corrispettivi per i diversi periodi.
Per la cassazione della sentenza d'appello l'ENEL deduce due motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Con controricorso resiste il curatore fallimentare, debitamente autorizzato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'ENEL, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1559, 1562, 1564 e 1181 cod. civ. e degli artt. 74, 11, 167 e 168 l. fall., assume:
a) L'unitarietà del rapporto di somministrazione unifica in capo a ciascuna parte il dovere di adempimento e non consente di scindere o ridurre il pagamento del prezzo.
b) Di quanto sopra offre conferma la norma dell'art. 74, la quale costituisce applicazione di un principio generale, con la conseguenza che finché durano concordato preventivo e adempimento del somministrante, il debito del somministrato è unitario e si incrementa unitariamente nella procedura.
c) Anche il concordato preventivo è procedura giudiziaria concorsuale universale, nell'ambito della quale continua l'esercizio dell'impresa in via ordinaria (e ciò spiega l'assenza di una norma corrispondente a quella dettata per il fallimento dall'art. 74); per cui al concordato fa carico l'intero debito del somministrato. d) Posto che la continuazione dell'impresa avviene nell'ambito della procedura, deve escludersi, per regola, il ricorso, da parte del contraente in bonis, all'eccezione d'inadempimento e, per tanto, il suo credito gode unitariamente della prededuzione ex art. 111. Il motivo è fondato.
Il collegio, nel decidere, in questa stessa udienza, questione analoga a quella qui posta dall'ente ricorrente, ha richiamato il principio, desumibile da recenti ed univoci precedenti di questa sezione (conf., sent. 1 febbraio 1992 n. 1083, 21 dicembre 1990 n. 12157, 18 ottobre 1990 n. 10167), ribadendo che il contratto di somministrazione, disciplinato dagli artt. 1559 e segg. cod. proc. civ. come contratto di durata, dando luogo ad un rapporto unitario con riguardo al sinallagma sia genetico che funzionale, implica la continuazione di questo anche nel corso della procedura di amministrazione controllata, alla quale il somministrato sia stato ammesso, posto che difetta, per essa, a previsione di automatico scioglimento dei rapporti in atto, propria del fallimento (il che spiega perché una norma come quella dell'art. 74 sia dettata per il fallimento e non anche per le procedura minori). Pertanto, qualora a detta procedura segua quella liquidatoria, atteso il nesso di consecutività e di interdipendenza che lega la seconda alla prima, trova applicazione il secondo comma dell'art. 74 cit., con la conseguenza che il debito contratto dall'impresa, sia anteriormente all'ammissione all'amministrazione controllata che nel corso di essa, per le forniture somministratele, deve essere soddisfatto in prededuzione.
Nella fattispecie in esame, alla quale rimane estranea la procedura di amministrazione controllata, risulta accertato che - senza che la fornitura d'energia elettrica, già somministrata alla società in bonis, fosse stata interrotta dopo l'ammissione di questa al concordato preventivo - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il quale ha comportato ulteriori prestazioni periodiche da parte dell'ENEL e l'insorgere del correlativo credito, con conseguente declaratoria, in sede di verifica, del diritto al pagamento di esso in prededuzione. L'Ente è stato ammesso invece tra i creditori chirografari per i canoni relativi al periodo anteriore e coevo alla procedura di concordato preventivo (non omologato).
Non è nemmeno controverso che tutte le ragioni creditorie traggono origine da un unico contratto di somministrazione. Tornano, per tanto, utili ed appropriate le argomentazioni delle citate sentenze, che valorizzano la natura e la struttura proprie del contratto di somministrazione, di cui agli art. 1559 e segg., come contratto di durata, nel quale le prestazioni periodiche o continuative costituiscono l'elemento caratterizzante, idoneo a differenziarlo, tra l'altro, dalla vendita a consegne ripartire; con la conseguenza che le singole prestazioni, cui è collegata la disciplina del pagamento del prezzo, non assurgono ad entità giuridiche autonome, costituendo il modo di esecuzione di un rapporto teso a tutelare gli interessi dei contraenti, non in relazione ad ogni singola prestazione, ma alla continuità di esse nel tempo. Dall'unitarietà del rapporto discende, inoltre, il principio della sospensione dell'esecuzione delle future prestazioni nel caso d'inadempimento da parte del somministrato ed è con essa coerente la disposizione del secondo comma dell'art. 74 l. fall., secondo cui il curatore, che intende subentrare nel rapporto di somministrazione, è tenuto a pagare in prededuzione il prezzo relativo anche alle prestazioni già avvenute.
L'interporsi, come nella specie, della procedura di concordato preventivo, non andato a buon fine e conclusosi con la dichiarazione di fallimento, non determina l'interruzione del rapporto di somministrazione (con l'insorgere di un nuovo e diverso in capo al curatore, che prosegua, in via provvisoria, l'esercizio dell'impresa), atteso che nel corso della procedura di concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sia pure con finalità liquidatorie e sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato, e che, quindi, detta procedura non determina una frattura nel sinallagma del contratto, rimasto in vita pure in pendenza del successivo fallimento.
Ricondotta la fattispecie alla unitarietà del rapporto, peculiare alla somministrazione, non appare decisivo il richiamo, contenuto nel controricorso, del principio secondo cui, in via generale, non sono prededucibili nel fallimento consecutivo i debiti contratti nel corso della procedura di concordato preventivo.
Nè può trarsi argomento dal mancato richiamo nell'art. 169 l. fall. dell'art. 74 (in correlazione all'art. 72), in quanto, come già accennato, l'espressa previsione normativa - necessaria nel fallimento per consentire al curatore, in deroga alla regola generale della sospensione dei rapporti, di subentrare nel contratto, assumendosene tutti gli obblighi relativi - non avrebbe ragion d'essere in relazione al concordato preventivo (e all'amministrazione controllata), là dove l'esercizio dell'impresa, che implica il perdurare del rapporto di somministrazione, costituisce connotato naturale della procedura.
Ne deriva (e viene così enunciato, in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso, il principio ex art. 384 cod. proc. civ.) che "il debito contratto dall'imprenditore, sia anteriormente  che nel corso della procedura di concordato preventivo, per forniture derivanti dal contratto di somministrazione, previsto dagli artt.1559 e segg. cod. civ., nel quale il curatore, autorizzato nel seguito fallimento all'esercizio provvisorio, sia subentrato, deve essere soddisfatto in prededuzione".
Anche il secondo motivo - con il quale l'ENEL denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 55, 74, 111, 167 e 168 l. fall., per avere la Corte d'appello totalmente ignorato la doglianza relativa al mancato riconoscimento, in prededuzione, degli interessi contrattuali sulle somme dovute a fronte delle utenze relative ai periodi anteriore e successivo alla procedura di concordato - deve essere accolto, non avendo la stessa Corte emesso alcuna pronuncia sul punto, sebbene l'Ente appellante ne abbia fatto, pacificamente, richiesta nel grado, e dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata risulti l'indicazione di un credito d'importo globale eccedente quello dei corrispettivi delle forniture.
Il punto pretermesso dovrà essere preso in esame e deciso dal Giudice del rinvio.
Consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia, alla quale va demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ.).

 

P.Q.M.

La Corte accoglie in ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso il 17 giugno 1992.