Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21888 - pubb. 11/01/2019

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e somministrazioni di energia elettrica

Cassazione civile, sez. I, 03 Maggio 1991, n. 4842. Est. Catalano.


Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Disciplina dei rapporti preesistenti - Applicabilità degli artt. 72 e ss. della legge fall. - Contratto di somministrazione - Facoltà del commissario straordinario di subentrare nel rapporto oppure di sciogliersi - Sussistenza - Autorizzazione dell'autorità amministrativa - Necessità



La disciplina dei rapporto preesistenti che fanno capo alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria va individuata - in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95, negli artt. 72 e seguenti della legge fall., con la conseguenza, quanto al contratto di somministrazione, che il commissario straordinario, con l'autorizzazione dell'autorità amministrativa - implicita nel decreto che dispone la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa - ha facoltà di subentrare nel rapporto ovvero di sciogliersene, potendo il verificarsi della prima alternativa anche desumersi da atti o fatti diversi da una espressa e formale dichiarazione di volontà in tal senso, ma univocamente concludenti in relazione al contesto degli elementi da considerare caso per caso ed alla valutazione generale della concreta situazione dell'impresa. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Giuseppe CATURANI Consigliere
" Antonio SENSALE "
" Renato SGROI "
" Antonio CATALANO Rel. "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MIGNINI S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma Via Vitt. Veneto, 108, presso l'avv. Salvatore Pescatore che la rapp. e difende unitamente all'avv. Francesco Nicoletti, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

LIQUIFARM S.P.A., GRUPPO INDUSTRIALE ALIMENTARI, in amministrazione straordinaria

Intimata

e sul secondo ricorso proposto (894-87)

LIQUIFARM G.I.A. - GRUPPO INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del suo legale rapp.te p.t., elett. dom. in Roma Via G. da Carpi n. 6, presso l'avv. Furio Tartaglia che la rapp. e difende unitamente all'avv. Carlo Alberto Facchino, giusta delega in atti;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

MIGNINI S.P.A.;

Intimata

per l'annullamento della sent. della Corte di Appello di Milano in data 26.6.-29.10.1985;
Udita la relazione svolta dal Cons. catalano;
Udito per il res. e ric. incid. l'avv. Tartaglia;
Udito il P.M. Dr. Lo Cascio Giovanni che ha concluso chiedendo l'accoglimento del 1 motivo del ricorso principale, l'assorbimento degli altri motivi e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Mignini, esponendo di avere instaurato con la s.p.a. Liquifarm di amministrazione straordinaria, un rapporto di "lavorazione per conto"" e, successivamente, un rapporto di somministrazione avente ad oggetto le materie prime depositate presso quest'ultima per la lavorazione, chiese l'ammissione del credito di L. 89.399.554 in via di prededuzione e, conseguita l'ammissione in via chirografica, propose opposizione allo stato passivo. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda con sentenza confermata dalla Corte territoriale sulla base delle seguenti argomentazioni. Premesso che il rapporto di cui è causa era riconducibile nello schema della somministrazione, era altrettanto pacifico che in virtù dell'art. 72 della legge fallimentare, indubbiamente applicabile nella specie, l'obbligo del commissario dell'amministrazione straordinaria di pagare il prezzo della merce già consegnata presupponeva la dichiarazione di quest'ultimo di volere subentrare nel contratto e l'autorizzazione dell'organo amministrativo che esercita la vigilanza sulla procedura. Ma, mentre la autorizzazione poteva ritenersi implicita in quella più ampia concernente la continuazione dell'esercizio della impresa cui il singolo contratto era finalizzato, era pur sempre indispensabile la dichiarazione espressa di subingresso nel rapporto da parte del commissario. Nè la sussistenza di questa era desumibile dalla prosecuzione della somministrazione a condizioni immutate e quindi per facta concludentia essendo, al contrario, necessaria una dichiarazione espressa in modo inequivoco.
Era poi infondata l'ammissione del credito per un ammontare inferiore a quello richiesto dovendosi al riguardo osservare: a) che per l'importo corrispondente a L. 485.654 non era stata fornita prova adeguata; b) che l'importo di L. 886.877 concerneva la misura degli interessi al tasso del 20% calcolati fino alla data del provvedimento di ammissione alla procedura, ma non vi era prova scritta della convenzione su tale misura; c) che il mancato riconoscimento di detti interessi per il credito maturato successivamente al provvedimento di amministrazione straordinaria era in diretta conseguenza della esclusione della natura prededucibile del credito principale e discendeva dalla applicazione dell'art. 55 della legge fallimentare per il quale la dichiarazione di fallimento determina l'immediata sospensione del corso degli interessi.
Ricorre per Cassazione la Mignini s.p.a. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Liquifarm s.p.a. in amministrazione straordinaria che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale la la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 legge fallimentare nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, lamenta che la corte di merito, pur ammettendo che il rapporto di somministrazione è proseguito dopo la dichiarazione di insolvenza, senza alcuna modificazione, ha escluso il subentro del commissario sulla base di una interpretazione formale del dato legislativo, disattendendo quel consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale la dichiarazione di subingresso del curatore può essere manifestata in qualunque modo.
Inoltre, siffatta negativa conclusione è stata assunta senza compiere alcuna indagine sul reale contenuto del complesso rapporto intervenuto tra le parti, e quindi, alla stregua di una motivazione del tutto insoddisfacente sotto l'aspetto della completezza e della logicità.
Il secondo motivo si articola in due profili censurando la Mignini, sia il mancato riconoscimento del credito di L. 485.654, sia la mancata attribuzione degli interessi nella misura superiore al tasso legale per il periodo precedente e successivo al provvedimento di amministrazione straordinaria.
Si deduce al riguardo: a) che il credito emergeva da inequivoche e non contestate acquisizioni documentali; b) che la prova circa l'ammontare degli interessi emergeva dalla copiosa documentazione esibita, in quanto l'intimata, per carenza di liquidità, pagava quanto dovuto con cessioni di portafoglio su cui conseguentemente riconosceva ad esso istante i tassi bancari di sconto; c) che gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'intero credito dovranno conseguire alla affermata natura prededucibile del credito medesimo. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società Liquifarm prospetta la violazione degli artt. 1559 e 1560 c.c. in relazione agli artt. 72 e 74 della legge fallimentare, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia lamentando che la corte di merito, nel qualificare come somministrazione il contratto di cui è causa, non ha esaminato la questione circa la sua possibile nullità per indeterminabilità dell'oggetto.
Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 3.4.1979, n. 95, 26, 74, 31, 35 e 21 n. 6 della legge fallimentare e del vizio di motivazione, la ricorrente censura la decisione di merito per l'omesso esame della preliminare questione circa la necessità della integrazione dei poteri del commissario, in relazione al compimento dei singoli atti, secondo il disposto dell'art. 35 della legge fallimentare. Ciò in quanto quest'ultimo, prima dell'approvazione del programma della amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 della citata legge, pur provvisto della generica autorizzazione all'esercizio dell'impresa, non può compiere a propria discrezione atti che comportino l'assunzione alla massa di un debito pregresso senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
È necessario al riguardo premettere che la disciplina dei rapporti preesistenti che fanno capo alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria va individuata, in virtù del richiamo alle norme della liquidazione coatta amministrativa contenuto nell'art. 2 della legge 3.4.1979, n. 95, negli artt. 72 e ss. della legge fallimentare, con la conseguenza, quanto al contratto di somministrazione, che il commissario straordinario, con l'autorizzazione dell'autorità amministrativa, ha la facoltà di subentrare nel rapporto, assumendone gli obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
La questione è stata esaminata da questa Corte (Cass. 27.5.1989, n. 2752 e Cass. 14.7.1989, n. 3319) che, con riguardo ai contratti di somministrazione di energia elettrica, ha affermato i seguenti principi:
a) il decreto che dispone la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 95-1979 contiene l'implicita autorizzazione al subentro del commissario in quei contratti che, come quello riguardante la fornitura di cui innanzi, sono strettamente inerenti all'esercizio dell'impresa e senza dei quali la prosecuzione sarebbe impossibile;
b) nell'ambito dello specifico sistema di controllo sugli atti del commissario e fino a quando il programma di risanamento non sia divenuto esecutivo, soltanto gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere specificamente autorizzati dal CIPI;
c) la volontà del commissario di succedere nel rapporto non richiede l'adozione di particolari formule espressive e può essere desunta anche da fatti concludenti.
Sulla base di tali premesse cui questa Corte aderisce integralmente avuto riguardo alla fondatezza delle ragioni che le sorreggono, appare evidente l'errore di prospettiva nel quale è incorsa la Corte di Appello sotto i profili denunciati dalla ricorrente. Posta, invero, alla stregua di quanto si è detto l'ammissibilità del subentro del commissario con manifestazione tacita di volontà discende che l'omessa esternazione da parte di quest'ultimo di una specifica dichiarazione in ordine alla prosecuzione del rapporto, non è significativa ai fini della esclusione, in via generale, del subingresso, come ha ritenuto la Corte di merito, dovendosi, al contrario, procedere ad una valutazione caso per caso allo scopo di accertare se l'organo dell'amministrazione straordinaria abbia posto in essere comportamenti concludenti dai quali sia possibile desumere la volontà di succedere nel rapporto.
E ciò, tenendo conto della particolarità dei vari rapporti, evidente essendo che non è possibile porre sullo stesso piano il contratto di somministrazione di un bene indispensabile per la prosecuzione dell'impresa, quale l'energia elettrica (in ordine al quale la mera continuazione costituisce indizio univoco della volontà di sottentro) e quelli aventi ad oggetto la somministrazione di altri beni per i quali, in mancanza di una manifestazione espressa, l'intento di succedere nel rapporto dovrà essere desunto dal concorso di vari elementi e nel quadro di una valutazione generale della concreta situazione dell'impresa.
Nella specie la Corte di Appello, avendo escluso la successione nel rapporto sulla base del dato formale dianzi indicato, ha conseguentemente omesso qualunque indagine sul reale contenuto del complesso rapporto intervenuto tra le parti allo scopo di accertare la sussistenza o, meno del subentro in riferimento alla condotta concretamente perseguita dal commissario, ed è, per ciò stesso incorsa nel duplice vizio di violazione di legge (in relazione alla affermata necessità della volontà espressa per il subingresso) e di difetto di motivazione (in relazione alla omessa indicazione di elementi da cui desumere l'esclusione di detto evento), dal che consegue l'accoglimento del motivo di ricorso con il rinvio della causa alla Corte medesima per un nuovo esame che dovrà essere condotto sulla base del principio di diritto per il quale il subentro del commissario dell'amministrazione straordinaria nei contatti di somministrazione può avere luogo non soltanto con manifestazione espressa di volontà, ma anche con manifestazione tacita, attraverso un comportamento concludente.
Non sono invece fondati gli altri motivi del ricorso dovendosi al riguardo osservare: a) che l'esclusione del credito di L. 485.654 risulta correttamente motivata alla stregua di accertamenti e valutazioni di fatto che non possono formare oggetto di esame in questa sede specie in base a censura genericamente formulata, come nel caso; b) che la determinazione della misura degli interessi superiore a quella legale richiede l'atto scritto ad substantiam, nella specie mancante; c) che la risoluzione della questione circa la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'intero credito presuppone la soluzione positiva per la ricorrente del problema circa la natura prededucibile del credito del quale dovrà occuparsi il giudice di rinvio.
Infondato è, poi, il ricorso incidentale il cui primo motivo concernente la nullità del contratto di somministrazione per indeterminabilità dell'oggetto conseguente alla indeterminabilità del fabbisogno, non può essere preso in esame in questa sede trattandosi di questione non proposta in appello ed involgente un profilo di nullità non acquisito in atti, il cui accertamento richiede una indagine di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che il contratto di somministrazione non può essere qualificato come atto eccedente la ordinaria amministrazione per la quale occorre la specifica autorizzazione del CIPI, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 95-1979, che nel richiamare l'art. 35 della legge fallimentare denota chiaramente come la categoria degli atti in questione si identifica con quelli dispositivi del patrimonio che nulla hanno in comune con il contratto di cui si tratta.
Si impone, dunque, in relazione a quanto si è esposto ed in accoglimento del ricorso principale, la cassazione della impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte di Appello di Milano che provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma addì 28.6.1990