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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21890 - pubb. 11/01/2019.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e somministrazioni di energia elettrica


Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 1989, n. 2572. Est. Bibolini.

Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Commissario della procedura di amministrazione straordinaria autorizzato alla prosecuzione dell'impresa - Rapporti preesistenti - Amministrazioni di energia elettrica - Successione nel relativo contratto - Comportamento concludente del commissario - Idoneità - Effetti


La condotta del Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, che autorizzato alla prosecuzione dell'impresa, pur senza dichiarare, ancorché di fronte all'interpello dello ente somministrante, di voler subentrare nel contratto di somministrazione di energia elettrica necessaria per l'attività dell'azienda (rimasto sospeso ai sensi dell'art. 74, primo comma, legge fall., in relazione al precedente art. 72, secondo comma), prosegua di fatto nell'utilizzazione dell'energia elettrica, senza chiedere di stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse, comporta la sua successione nel detto contratto, e non il suo scioglimento, con la conseguente prededucibilità per i crediti del somministrante maturati anteriormente alla procedura, costituendo il suo comportamento manifestazione tacita della volontà univocamente diretta alla esclusione della sospensione del contratto ed alla successione nello stesso. (massima ufficiale)