ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21894 - pubb. 11/01/2019.

Effetti retroattivi della risoluzione nei contratti a esecuzione continuata o periodica


Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 1980. Est. Corda.

Contratto ad esecuzione periodica o continuata o differita


Agli effetti dell'applicabilita della regola contenuta nell'art 1458 cod civ - secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, per le prestazioni già eseguite - sono contratti ad esecuzione continuata o periodica solo quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, e cioè quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa dell'art 1458 citato quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa di una parte si contrappone una prestazione istantanea (anticipata o posticipata) dell'altra parte, debbono esservi compresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un'altra periodica, poiché in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceve esecuzione. (massima ufficiale)