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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21895 - pubb. 11/01/2019.

Somministrazione di energia elettrica e impegno di potenza


Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 1980, n. 1824. Est. Corda.

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Somministrazione


Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la prestazione relativa all'impegno di potenza - consistente nell'Obbligo di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantita di energia elettrica - e da qualificare come prestazione di durata, ad esecuzione continuata, e non gia come prestazione istantanea, poiche il somministrante non realizza un iniziale accumulo di energia, da erogare volta per volta, secondo la richiesta, per tutta la durata del contratto, ma garantisce semplicemente all'utente la possibilita di assorbire, in un'unita di tempo, una determinata quantita di energia, obbligandosi ad una prestazione che non puo essere disgiunta dal concreto assorbimento dell'energia stessa. Ne consegue che, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione del contratto, determinata dal fallimento dell'utente, opera secondo il principio affermato dall'art 1458 cod civ,in forza del quale anche la clausola relativa all'impegno di potenza resta travolta dagli effetti retroattivi della risoluzione, con la sola eccezione delle prestazioni gia effettuate, senza che possa, percio, ipotizzarsi alcun credito da insinuarsi nel passivo fallimentare in dipendenza di detta clausola relativamente al periodo tra la dichiarazione di fallimento e la naturale scadenza del contratto. (massima ufficiale)