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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22050 - pubb. 11/01/2019.

Impugnazione di ordine del giudice delegato al curatore dalla ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 15 Dicembre 2006, n. 26934. Est. Fioretti.

Istruzioni al curatore sui beni da trasferire all'assuntore del concordato - Provvedimento del tribunale in sede di reclamo - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fattispecie in tema di ordine dato al curatore di astenersi, a seguito del venir meno della "presunzione muciana", da qualsiasi attività di ricognizione dei beni intestati al coniuge del fallito


In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato - sul presupposto della inoperatività della "presunzione muciana" di cui all'art. 70 legge fall. sia alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi sia con riguardo a quelle caratterizzate dal regime di separazione dei beni - ordini al curatore di astenersi, in relazione ai beni immobili di esclusiva proprietà del coniuge del fallito, da qualsiasi attività di ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare, è privo di carattere decisorio, contenendo istruzioni riguardanti l'attività amministrativa del curatore fallimentare, come tali inidonee a determinare effetti giuridici pregiudizievoli per l'assuntore. Ne deriva che avverso il provvedimento del tribunale fallimentare recante reiezione del reclamo avverso il menzionato provvedimento del giudice delegato, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (massima ufficiale)

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