ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22183 - pubb. 27/07/2019.

Computo del debito effettivo del fideiussore applicando i parametri previsti dall'art. 72-quater l.f.


Cassazione civile, sez. I, 06 Aprile 2018, n. 8503. Est. Di Marzio.

Fallimento a seguito di revoca dell’ammissione al concordato preventivo - Fideiussione a garanzia di un debito correlato a un rapporto di leasing - Scioglimento del rapporto di leasing per fallimento del debitore principale - Computo del debito del fideiussore - Parametri ex art. 72-quater l. fall. - Rilevanza


Nella dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di revoca del concordato preventivo per occultamento della reale entità del debito dichiarato nella proposta concordataria ed avente a oggetto un contratto di leasing (scioltosi con il fallimento del debitore) garantito da fideiussione, il computo del debito effettivo del fideiussore deve essere commisurato a quello del debitore garantito e la sua determinazione deve avvenire applicando i parametri previsti dall'art. 72-quater l. fall. (massima ufficiale)

Il testo integrale