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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22254 - pubb. 03/09/2019.

Locazione finanziaria: clausola penale e verifica del tasso soglia, errata indicazione del Tasso Interno di Attualizzazione


Appello di Venezia, 20 Maggio 2019. Est. Rizzieri.

Leasing – Risoluzione per inadempimento – Inapplicabilità alla clausola penale della legislazione antiusura – Inapplicabilità della legislazione antiusura ad ipotesi di inadempimento e risoluzione non verificatesi – Errata indicazione del Tasso Interno di Attualizzazione e nullità parziale del contratto (esclusione)


La risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore comporta che il bene, la cui proprietà rimane a scopo di garanzia in capo alla società concedente, dovrà essere alienato. E’ perciò configurabile un danno (costi connessi alla conservazione del bene, al pagamento delle imposte, ecc.; costi connessi all’alienazione del bene a terzi) ulteriore e diverso rispetto al ritardo nella restituzione del capitale finanziato e alla perdita dei relativi interessi. Per questa ragione la penale, evidentemente ragguagliata anche a tali differenti pregiudizi, non è equiparabile agli interessi di mora, che rappresentano il risarcimento del più limitato danno da ritardo nel pagamento del debito pecuniario. La penale, quale risarcimento del danno il cui ammontare è predeterminato dalle parti, non rientra nella fattispecie dell’art. 644 c.p., poiché non è pattuita in “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”, non potendosi confondere il “risarcimento” per l’inadempimento contrattuale con il “corrispettivo” di una prestazione di denaro.

L’ipotetica nullità della clausola penale non comporterebbe anche la nullità delle clausole rimanenti del contratto di leasing ed in particolare della pattuizione degli interessi corrispettivi sul capitale finanziato. La pattuizione di interessi e la pattuizione di una penale per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento sono clausole funzionalmente distinte e dunque la sorte dell’una non incide su quella dell’altra.

Non è applicabile la disciplina cd. antiusura ad una usurarietà ipotetica, qualora l’esecuzione del rapporto sia in fase più avanzata rispetto all’ipotesi formulata.

Ammesso e non concesso che l’indicazione del Tasso Interno di Attualizzazione nel contratto sia errata, è da escludere che l’errore determini la nullità parziale del contratto di leasing. Non sussiste infatti una previsione normativa di nullità per tale ipotesi e non può applicarsi né il 4° comma dell’art. 117 T.U.B., il quale non contempla una fattispecie di nullità, né il 6° comma del medesimo articolo. Va poi osservato che il corrispettivo pattuito con il contratto di leasing non dipende dal Tasso Interno di Attualizzazione: al contrario, è quest’ultimo che, rappresentando un indicatore del costo complessivo annuo del leasing, dipende dal primo. (Nicola Vascellari) (riproduzione riservata)

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