Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22398 - pubb. 26/09/2019

Attività di culto svolta in unità condominiale e contrarietà all’igiene ed al decoro dell’edificio

Tribunale Udine, 19 Agosto 2019. Est. Fuser.


Condominio – Attività di culto svolta in unità immobiliari – Turbativa della tranquillità dei condomini e contrarietà all’igiene ed al decoro dell’edificio – Esclusione – Regolamento condominiale – Divieti



Deve escludersi che l’esercizio dell’attività di culto possa costituire turbativa della tranquillità dei Condomini e sia contraria all’igiene e al decoro dell’edificio e possa ritenersi estranea all’attività di un’associazione culturale se tra le varie finalità dell’associazione vi è anche quella di formare ed educare i figli degli immigrati al fine di agevolare la conoscenza della propria cultura d’origine che non può non ricomprendere anche l’insegnamento della religione e dell’attività di culto.

Conseguentemente non è possibile vietare in via generale di destinare i locali a luogo di culto, sul presupposto che tale divieto postuli che detta destinazione sia contraria alla tranquillità del caseggiato con una valutazione astratta ed aprioristica – fondata su di una premessa di fatto errata e che conduce ad una conclusione di diritto non condivisibile, comprimendo i poteri di godimento dei proprietari oltre il limite consentito dal regolamento di condominio i cui divieti, nel caso di specie, hanno carattere esemplificativo e fanno riferimento alla tutela del decoro e della tranquillità del caseggiato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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