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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2253 - pubb. 22/06/2010.

Concordato preventivo, pendenza di domanda di fallimento, attuazione del contraddittorio, obbligatorietà della transazione fiscale e formazione delle classi


Tribunale di Roma, 20 Aprile 2010. Est. Norelli.

1. Concordato preventivo – Integrazione del piano e produzione di nuovi documenti – Termine – Proroga – Ammissibilità.

2. Concordato preventivo – Imprese soggette alla amministrazione straordinaria ed al fallimento – Ammissibilità.

3. Concordato preventivo – Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento – Decisione preliminare sulla domanda di concordato – Necessità.

4. Concordato preventivo – Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento – Principio del contraddittorio – Applicazione anche nei confronti di tutte le parti interessate – Ultima difesa al debitore.

5. Concordato preventivo – Procedimento di ammissione – Poteri del tribunale – Correttezza dei criteri di formazione delle classi – Valutazione della convenienza – Esclusione.

6. Concordato preventivo – Crediti erariali e previdenziali – Applicazione delle norme sulla transazione fiscale – Necessità.

7. Concordato preventivo – Riduzione e rateazione dei crediti erariali e previdenziali – Ammissibilità – Rateazione degli altri crediti privilegiati – Esclusione.

8. Concordato preventivo – Rateazione dei crediti erariali e previdenziali – Previsione del pagamento degli interessi al tasso legale – Necessità.

9. Concordato preventivo – Suddivisione dei creditori in classi e previsione di trattamenti differenziati – Deroga alla par condicio creditorum – Interpretazione restrittiva – Necessità.

10. Concordato preventivo – Trattamenti differenziati tra creditori – Omessa suddivisione in classi – Inammissibilità.

11. Concordato preventivo – Procedimento di ammissione alla procedura – Indagine del tribunale – Veridicità dei dati e fattibilità del piano – Esclusione – Funzione della relazione del professionista attestatore.

12. Concordato preventivo – Previsione di garanzie – Non necessità – Valutazione del loro contenuto e dell’affidabilità – Giudizio di convenienza affidato ai creditori – Validità delle clausole di garanzia – Indagine del tribunale – Ammissibilità.

13. Concordato preventivo – Prestazione di garanzie di adempimento della proposta – Contenuto – Garanzia a favore dei creditori uti singuli – Necessità.

14. Concordato preventivo – Atti di frode – Consilium fraudis – Pregiudizio alle possibilità di soddisfacimento dei creditori – Necessità. (22/06/2010)


1.Il termine di quindici giorni che, ai sensi dell’art. 162, legge fallimentare, il tribunale può concedere al debitore «per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti», non è previsto a pena di decadenza, per cui può essere prolungato o reiterato, specie quando ciò sia giustificato dall’esigenza di assicurare il contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio dal tribunale o sollevate dalle parti intervenute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

2.La procedura di concordato preventivo è alternativa non solo al fallimento, ma anche all’amministrazione straordinaria; ne consegue che possono accedere alla procedura di concordato preventivo le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che possiedono anche i requisiti di cui all’art. 2, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 per essere ammesse alla amministrazione straordinaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

3.In caso di contemporanea pendenza della procedura di concordato preventivo e di quella per dichiarazione di fallimento, il tribunale è tenuto a pronunziarsi prima sulla domanda di concordato e ciò indipendentemente dal fatto che questa sia stata proposta prima o dopo la richiesta di fallimento e il fallimento potrà essere dichiarato solo dopo che sia stata respinta la domanda di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

4.In caso di contemporanea pendenza della procedura di concordato preventivo e di quella per dichiarazione di fallimento, così come, ai sensi dell’art. 15, legge fallimentare, deve essere data al debitore la possibilità di difendersi in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, allo stesso modo dovrà essere concessa ai creditori istanti o al pubblico ministero la possibilità di interloquire sulla domanda di concordato per dedurne eventuali ragioni di inammissibilità; solo in tal modo potrà essere attuato - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 11 Cost.) - un pieno contraddittorio tra le parti che fanno valere contrapposte pretese, fermo restando che al debitore spetterà comunque l’ultima difesa prima della decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

5.In sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, a norma dell’art. 162, legge fallimentare, il tribunale deve verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161, nonché, ove siano previste diverse classi di creditori, la correttezza dei criteri di formazione delle stesse ai sensi dell’art. 163, comma 1. In detta sede, il tribunale non potrà quindi valutare la convenienza della proposta, essendo tale valutazione riservata ai creditori e da loro espressa mediante il voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

6.Qualora la proposta di concordato preventivo riguardi anche crediti (e relativi accessori) relativi a tributi amministrati dalle agenzie fiscali o a contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per tali crediti dovranno trovare applicazione anche le disposizioni contenute nell’art. 182 ter, legge fallimentare, nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi, quelle di cui al D.M. 4 agosto 2009; ne consegue che la transazione fiscale deve essere considerata parte integrante ed indefettibile, a pena di inammissibilità, della proposta di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

7.Mentre sono legittime, perché consentite dall’art. 182 ter, le clausole della proposta di concordato che prevedono la riduzione o la rateazione dei crediti tributari e previdenziali a prescindere dalla quantificazione della soddisfazione realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione sulla base di relazione giurata (art. 160, comma 2, legge fallimentare), sono, invece, da reputarsi illegittime e tali da comportare l’inammissibilità della proposta quelle clausole che prevedono una dilazione di pagamento degli altri creditori privilegiati (banche e fornitori), posto che i creditori muniti di cause legittime di prelazione hanno sempre diritto al pagamento immediato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

8.Sono illegittime quelle clausole della domanda di concordato preventivo che propongono la rateizzazione dei crediti tributari e previdenziali senza prevedere anche il pagamento degli interessi al tasso legale per tutto il periodo della dilazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

9.La norma di cui all’art. 160, legge fallimentare che, in tema di concordato preventivo, consente di prevedere trattamenti differenziati tra creditori suddivisi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, costituisce una deroga al principio generale della par condicio creditorum e, come tale, non può che ricevere una stretta interpretazione; ne consegue che i) tale norma non potrà essere applicata ai creditori privilegiati cui si offra il pagamento integrale; ii) qualora vengano offerti trattamenti differenziati ai creditori chirografari ed a quelli prelatizi non integralmente soddisfatti, dovranno essere formate classi distinte di creditori suddivisi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; iii) non potranno essere formate classi distinte di creditori laddove non si intenda offrire loro trattamenti differenziati, in quanto ciò urterebbe contro il principio di eguaglianza sotto il profilo del diritto di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

10.In sede di ammissione al concordato preventivo, il tribunale deve procedere d’ufficio alla valutazione di correttezza dei criteri di formazione delle classi (art. 163, comma 1, legge fallimentare) sicchè la previsione di trattamenti differenziati in mancanza di suddivisione in classi, ovvero la suddivisione in classi non collegata a trattamenti differenziati e la non corretta formazione delle classi sono cause di inammissibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

11.In sede di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, il tribunale non opera una valutazione sulla veridicità dei datti e sulla fattibilità del piano, aspetti, questi, che, in questa prima fase, sono attestati dalla relazione professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

12.La nuova disciplina del concordato preventivo non prevede la necessità di garanzie di adempimento della proposta, per cui la prestazione o meno di garanzie, la specie o il contenuto di esse, la misura di copertura dell’onere concordatario che realizzano, la loro affidabilità e serietà costituiscono tutti elementi attinenti il merito della proposta e che riguardano la «convenienza» del concordato, la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori in sede di voto e non al tribunale. Il tribunale se non potrà valutare dette garanzie sotto il profilo dell’affidabilità e della convenienza, potrà tuttavia verificare d’ufficio la legittimità delle clausole che le prevedono e la loro validità sub specie di eventuali cause di inesistenza o di nullità dei negozi costitutivi delle medesime e dichiarare eventualmente inammissibile la domanda di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

13.Le eventuali garanzie offerte con la proposta di concordato debbono essere prestate a favore non della massa dei creditori indistintamente considerata nella sua globalità, bensì dei singoli creditori concordatari, in modo che – ove si tratti di garanzie personali, sorga un valido rapporto obbligatorio fra il garante e ciascuno dei creditori (nei cui confronti si esplicano gli effetti del concordato) con oggetto ben determinato o determinabile, così che il singolo creditore, in caso di inadempimento, possa agire in giudizio e conseguire un titolo esecutivo nei confronti del garante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

14.Per atti di frode (art. 173, legge fallimentare) debbono intendersi tutti gli atti diretti a causare o aggravare il dissesto, ossia atti che comportino accrescimento del passivo o diminuzione dell’attivo, senza alcuna giustificazione attinente all’attività imprenditoriale esercitata, compiuti dal debitore con la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, riducendo le loro possibilità di soddisfacimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo



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