Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22560 - pubb. 23/10/2019

Contratto di leasing e conseguenze dell’inadempimento all’obbligazione di pagamento dei canoni

Tribunale Alessandria, 03 Ottobre 2019. Est. Moltrasio.


Contratto di leasing - Eccezione di incompetenza territoriale - Contestazione non rivolta ad elidere tutti i criteri di collegamento -  Sufficienza - Esclusione

Risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza - Prova - Decreto ingiuntivo irrevocabile - Sufficienza

Patto contrattuale di confisca dei canoni pagati - Valido e vincolante

Penale - Riduzione in assenza di allegazioni - Esclusione

Mancata riconsegna del bene - Equo compenso ex art. 1526 c.c. -  Calcolo - Impossibilità

Astreinte ex art. 614 bis c.p.c. - Ammissibilità



In presenza di una clausola contrattuale che riservi al locatore la facoltà di agire “nei fori previsti dalla legge”, l’eccezione di incompetenza territoriale deve contestare tutti i possibili criteri di collegamento e comunque quelli stabiliti dall’art. 20 c.p.c.

L’efficacia di giudicato di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, e dunque irrevocabile, legittima la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento di non scarsa importanza.

La clausola pattuita nel contratto di leasing di irripetibilità dei canoni riscossi dalla concedente è valida e vincola anche il cessionario del contratto.

L’esercizio del potere riduttivo della penale non può essere esercitato qualora non siano esplicitate valide ragioni.
La mancata restituzione del bene preclude il calcolo dell’equo compenso.

In presenza di una statuizione di condanna alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria, deve essere accolta la domanda ex art. 614-bis c.p.c., tenuto conto del valore della causa, della natura della prestazione, del protrarsi dell’inadempimento e del danno prevedibile dalla ulteriore mancata consegna. (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Marco Quagliaro del Foro di Udine


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Alessandria, prima sezione civile, nella persona del giudice Stefano Moltrasio, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 321/2017 del Ruolo Generale, promossa da:

S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Quagliaro del Foro di Udine per mandato in atti

attrice

c o n t r o

s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti *, per mandato in atti

convenuta


C O N C L U S I O N I

“1. accertare e dichiarare la risoluzione di diritto o, in subordine, per inadempimento di non scarsa importanza del contratto di leasing n. *;

2.     condannare * S.R.L. al rilascio immediato, in favore di * S.p.A., dell’immobile concesso in leasing, libero da persone e da cose, bene sito nel comune di *;

3.     ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. fissare una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza dell’emananda ordinanza, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Anticipazioni per € 286,00.- e compensi rifusi”.

 

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,

in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine, unico Ufficio Giudiziario territorialmente competente a conoscere della controversia de qua per i motivi tutti addotti in narrativa pregressa con conseguente fissazione del termine a parte ricorrente per la riassunzione del presente giudizio nanti il Giudice dichiarato competente;

sempre in via preliminare, attesa la complessità della instaurata causa sia in fatto che in diritto, segnatamente per i vizi afferenti l'unità immobiliare ed in riferimento ai quali chiedesi licenziarsi C.T.U. volta al loro accertamento, unitamente al sequestro preventivo penale dianzi cennato tuttora efficace nonché per le riconvenzioni quivi svolte, sentir emanare Ordinanza non impugnabile di mutamento del rito dell'intiero giudizio quivi devoluto, ivi comprese le domande riconvenzionali stesse svolte dalla resistente, da sommario in ordinario con contestuale fissazione dell'udienza di prima comparizione ai sensi di cui all'art. 183 c.p.c.;

nel merito, respingersi comunque l'avversaria domanda di risoluzione contrattuale e di riconsegna dell'unità immobiliare siccome infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni rese in narrativa pregressa attesa e comprovata la parziale inutilizzabilità dell'unità immobiliare oggetto di contratto di leasing finanziario e la contestata inadempienza della resistente stessa;

sempre nel merito anche in via di riconvenzione, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Società concedente per il contratto di cui è causa e pertanto condannare la Società * S.p.A. al pagamento in favore della Società esponente della soma di Euro 47.000,00= per danni patiti e patendi attesi i gravi vizi e difetti dell'unità immobiliare che ne hanno gravemente pregiudicato l'utilizzo e la disponibilità da parte della utilizzatrice società esponente; ugualmente ed ancora e sempre in via di riconvenzione condizionata condannare la Società * S.p.A. al pagamento in favore della Società * s.r.l. della somma di Euro 287.140,00= data e costituita da canoni corrisposti in pregresso e se e qualora la Società esponente fosse condannata alla restituzione dell'unità immobiliare concessa in leasing; In via istruttoria, si chiede licenziarsi C.T.U. per l'accertamento dei gravi vizi e difetti che hanno interessato l'unità immobiliare con conseguente quantificazione dei danni tutti dalla Società esponente patiti e patendi;

sempre in via istruttoria, ammettersi quindi prove per interpello e testi sui sottoestesi capitoli di prova:

1.      Vero che l'immobile oggetto di causa sito in * era ed è affetto da gravi difetti e vizi di infiltrazioni;

2.     Vero che in conseguenza dei vizi e difetti di cui al capitolo che precede l'immobile in oggetto è sempre e solo stato dall'utilizzatrice parzialmente utilizzato e non integralmente;

3.     Vero che la Società concedente non ha mai provveduto al ripristino o alle riparazioni occorrenti per rendere l'immobile totalmente fruibile;

4.     Vero che le Società utilizzatrici dell'immobile, dapprima la Società * s.r.l. e di poi la * s.r.l., hanno nel tempo corrisposto alla concedente a titolo di canoni di leasing l'importo complessivo pari ad Euro 287.140,00=.

Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri:

Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente procedimento, oltre oneri ed accessori come di Legge.

Salvis Juribus".


Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1.- Fatto.

* S.p.A. agisce in giudizio per ottenere pronunzia di accertamento della risoluzione di diritto, ovvero di dichiarazione di risoluzione per inadempimento, di contratto di leasing immobiliare per omesso pagamento dei canoni da parte del conduttore.

Conseguentemente, domanda condannarsi * s.r.l. al rilascio immediato dell’immobile e al pagamento di somma ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ. per l’ipotesi di omesso adempimento.

* S.p.A., a sostegno della domanda, ha prodotto copia del contratto e copia del decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, di condanna di * al pagamento, per canoni scaduti e insoluti, di € 50.082,91.

* resiste alla domanda e, in via preliminare e pregiudiziale, eccepisce l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, in favore del tribunale di Udine, in forza di specifica clausola contrattuale; nel merito eccepisce la presenza di vizi, costituiti da “…gravi e reiterati fenomeni infiltrativi …”, tali da minare concretamente il godimento dell’immobile, e a tal fine formula domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pari ad € 47.000,00; infine, nel merito ed in via riconvenzionale, rilevato trattarsi di c.d. leasing traslativo, domanda, in caso di pronunzia di risoluzione del contratto, la condanna di * S.p.A. alla restituzione dei canoni pagati pari ad € 287.140,00, salvo il diritto dell’attrice all’equo compenso previsto dall’art. 1526 cod. civ.

2.- Diritto.

L’eccezione di incompetenza per territorio deve darsi per non proposta, in quanto la contestazione alla competenza territoriale di questo tribunale, non è stata, dalla convenuta, effettuata in base a tutti i possibili criteri di collegamento derivanti dalla clausola di cui all’art. 10 delle condizioni generali di contratto (Tribunale di Udine e, comunque, criteri stabiliti dall’art. 20 e segg. del codice di rito civile).

L’inadempimento della convenuta è fuor di dubbio: è la stessa difesa della convenuta, ancora oggi nel possesso dell’immobile, che ammette di aver onorato i canoni solo sino a dicembre 2011. Comunque, l’inadempimento è attestato dal decreto ingiuntivo, definitivo, con il quale è stato ingiunto alla convenuta il pagamento di € 50.082,91 per canoni scaduti e non pagati. Trattasi di inadempimento di non scarsa importanza che, attesa la regolare costituzione in mora e richiesta di adempimento, comporta l’accoglimento della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa di *, con conseguente obbligo, in capo alla convenuta, di immediata restituzione dell’immobile oggetto del contratto.

Le eccezioni di merito sollevate dalla convenuta sono infondate.

Nessuna prova è stata fornita circa la presenza di infiltrazioni tali da impedire o, comunque, menomare grandemente l’utilizzo del bene immobile (invero, i capitoli di prova dedotti sono stati giudicati generici e documentali). I canoni pagati, ai sensi degli artt. 7 e 8 delle condizioni generali di contratto, restano acquisiti in favore della locatrice. Detta pattuizione è vincolate anche a carico di * s.r.l., posto che è stata richiamata espressamente in sede di cessione (clausola D).

Non sono state esplicitate valide ragioni in base alle quali disporre la riduzione della penale.

Poiché il bene concesso in locazione finanziaria non è stato restituito da * s.r.l., non è possibile calcolare l’eventuale equo compenso di cui all’art. 1526 cod. civ., norma applicabile al caso in esame trattandosi di leasing traslativo e non finanziario (in tal senso: Cass., sez. VI-III, ord. 20.9.2017, n. 21895 “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto”).

Avuto riguardo alla condanna alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria, deve fissarsi, tenuto conto del valore della causa, della natura della prestazione, del protrarsi dell’inadempimento e del danno prevedibile dalla ulteriore mancata consegna, ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., il versamento, a carico di * s.r.l. ed in favore di * S.p.A., dell’importo di € 3.000,00 mensili.

La soccombenza regola le spese.

 

P. Q. M.

il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunziando, così dispone:

1) rigetta le eccezioni preliminari formulate da * s.r.l.;

2) accertato l’inadempimento di * s.r.l. al pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto n. *, dichiara la risoluzione di detto contratto per fatto e colpa di * s.r.l.;

3) conseguentemente, dichiara tenuta e condanna * s.r.l. al rilascio immediato, in favore di * *, dell’immobile, libero da persone e da cose, sito in *;

4) rigetta le domande riconvenzionali proposte da * s.r.l.;

5) fissa, ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., per ogni mese di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di restituzione dell’immobile di cui al superiore punto 3),a carico di *

s.r.l. ed in favore di *, la somma di € 3.000,00;

6) condanna * s.r.l. a rimborsare a * S.p.A. le spese processuali che liquida in € 286,00 per anicipazioni ed in € 10.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA.

Così deciso in Alessandria, addì 3 ottobre 2019.

Il giudice

Stefano Moltrasio