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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22613 - pubb. 31/10/2019.

Procedimento monitorio ed inibitoria. Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero ed effetti del decreto del Presidente della Corte d’appello


Appello di Milano, 07 Ottobre 2019. Pres. Bonaretti. Est. Carla Romana Raineri.

Procedimento monitorio – Opposizione – Definizione con sentenza in rito favorevole all’opponente – Inibitoria – Applicazione dell’art. 373 c.p.c.

Procedimento monitorio – Opposizione – Inibitoria – Ammissibilità – Distinzione

Arbitrato – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri – Effetti del decreto del Presidente della Corte d’Appello – Mero riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero – Immediata esecutività ope legis – Esclusione


Il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che, anche nelle ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito in rito in senso sfavorevole all’opponente (nelle quali la sentenza che definisce il processo di opposizione certamente non si sostituisce al decreto ingiuntivo opposto), il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l’oggetto dell’inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione.

Questa soluzione è compatibile con l’ipotesi della sentenza di estinzione e di inammissibilità pronunciata in unico grado, ovvero di qualsiasi altra pronuncia che definisce in rito in senso sfavorevole all’impugnante il giudizio di appello: in tal caso, infatti, oggetto dell’inibitoria ex art. 373 c.p.c. sono tanto la sentenza di unico grado, quanto il provvedimento opposto.

Con riferimento alle istanze di sospensione ex artt. 283 o 373 c.p.c. aventi ad oggetto le sentenze rese a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve effettuare un distinguo fra le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo che ha dato origine al giudizio di opposizione sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione in sede di emissione (art. 642 c.p.c.) o nel corso del giudizio di opposizione (art. 648 c.p.c) e la diversa ipotesi in cui il decreto, non munito di provvisoria esecutività ab origine o in itinere, abbia acquistato tale natura per effetto del rigetto dell’opposizione.

L’inibitoria deve infatti ritenersi ammissibile solo nel secondo caso, in quanto in tale evenienza la esecutività del decreto dipende strettamente e inscindibilmente dalla esecutività della sentenza reiettiva dell’opposizione.

Occorre stabilire se in virtù del decreto emesso ai sensi dell’art. 839 c.p.c. il lodo straniero sia immediatamente esecutivo, ovvero se, a tal fine, debba attendersi la sentenza di rigetto dell’opposizione (ove proposta) o, in alternativa, l’inutile decorso del termine per proporla: nel qual caso la relativa dichiarazione di esecutività sarà regolata dall’applicazione dell’art. 647 c.p.c. in virtù del rinvio contenuto nell’art. 840 comma 2 c.p.c. agli artt. 645 e ss. c.p.c., in quanto compatibili.

Orbene, in assenza di una espressa previsione normativa e tenuto conto della lettera del comma 4 dell’art. 839 c.p.c. - che si esprime unicamente in termini di efficacia e non anche di esecutività - il decreto emesso dal Presidente della Corte delegato deve intendersi limitato al mero riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero (ricorrendone le condizioni) senza tuttavia conferirgli, con tale riconoscimento, l’immediata esecutività ope legis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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