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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22647 - pubb. 07/11/2019.

Conformità della clausola risolutiva espressa di un contratto di leasing alla L. 124 del 2017


Tribunale di Bergamo, 12 Settembre 2019. Est. Silvia Russo.

Leasing – Locazione finanziaria – Clausola risolutiva espressa – Inadempimento dell’Utilizzatore – Interpretazione storico-evolutiva – Buona fede


La legittimità della clausola risolutiva espressa inserita in un contratto di leasing deve essere giudicata assumendo come riferimento la L. n. 124 del 2017, anche se il contratto sia stato risolto prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, in applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva. In particolare, una clausola risolutiva coerente con lo schema "canoni scaduti + canoni a scadere - bene" è conforme alla disposizione dell'art. 1 comma 138 della L. n. 124 del 2017: la mancanza, nel testo contrattuale, del riferimento alla necessità che la riallocazione del bene sia effettuata a valori di mercato non può infatti reputarsi una differenza rilevante, considerato che tale requisito va comunque ritenuto sussistente alla luce del parametro della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Vascellari


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