L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22850 - pubb. 11/12/2019

La mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto degli arbitri alla quantificazione e riscossione del loro onorario in ragione dell’attività espletata

Tribunale Avellino, 20 Giugno 2019. Est. De Tullio.


Diritto al compenso degli arbitri per l’attività espletata in presenza di eventuali vizi del provvedimento decisorio adottato – Sussistenza

Compenso determinato alla stregua dei principi imposti dall’art. 2233 co. 2 cod. civ. in misura adeguata all’importanza dell’opera prestata – Criteri equitativi – Applicabilità



Non costituisce impedimento alla statuizione richiesta dagli arbitri la circostanza che il lodo arbitrale è stato impugnato avanti alla Corte di Appello e che la stessa ne ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva.

La mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto degli arbitri alla quantificazione e riscossione del loro onorario in ragione dell’attività espletata. La Corte di legittimità (sentenza n. 14799/2008) ha predicato la sussistenza del credito per l’onorario, a favore dell’arbitro, non è impedita da eventuali vizi del provvedimento decisorio adottato, da far valere a norma dell’art. 829 cod. civ.

In relazione ai criteri da osservare per la determinazione del compenso, va considerato che non può farsi riferimento al d.m. 398/2000, poichè tale norma trova applicazione esclusivamente per le controversie arbitrali in materia di lavori pubblici mentre nella fattispecie si tratta di un appalto tra privati; e nemmeno può spiegare efficacia il d.m. 585/1994 in materia di compensi per l’attività forense anche stragiudiziale, che riguarda i componenti del collegio arbitrale che rivestano la qualità di avvocati, mentre nella fattispecie si tratta di ingegneri.

Ed allora può farsi ricorso a criteri equitativi ritenuti più adeguati all’oggetto e al valore della controversia, nonchè alla natura e al’importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali (Cass. n. 11128/2006; Cass. n. 7764/2004). Sulla base delle considerazioni che precedono il compenso dovuto al collegio può essere determinato alla stregua dei principi imposti dall’art. 2233 co. 2 cod. civ., in misura adeguata all’importanza dell’opera prestasta ed al decoro della loro professione (ingegneri). (Claudio Alviggi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’avv. Claudio Alviggi


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