Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22959 - pubb. 08/01/2020

Azione possessoria per il posizionamento di una canna fumaria su facciata condominiale

Tribunale Milano, 17 Dicembre 2019. Est. Caterina Canu.


Azioni di reintegrazione e di manutenzione – Posizione possessoria tutelabile contro le attività del compossessore comproprietario – Applicabilità

Posizionamento di canna fumaria su muro perimetrale condominiale – Spoglio o turbativa nel possesso esercitato da tutti i condomini sulle parti comuni dell’edificio – Servitù negativa – Applicabilità

Azioni possessorie a difesa delle parti comuni – Legittimazione attiva amministratore di condominio – Sussiste

Azioni possessorie a difesa delle parti comuni – Legittimazione attiva dei singoli condomini – Sussiste

Parti comuni di un edificio – Modificazioni allo stato o alla destinazione – Legittimazione all’azione di reintegrazione per la riduzione in pristino



E’ principio condiviso quello per cui nel godimento della cosa comune è configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione ex art. 1168 c.c. e di manutenzione ex art. 1170 c.c. contro le attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio.

L’apposizione di una canna fumaria (o di una canna di esalazione) integra uno spoglio o una turbativa nel possesso esercitato da tutti i condomini sulle parti comuni dell’edificio, e corrispondente all’esercizio di servitù negativa reciproca gravante su ciascun condomino sulla cosa comune (muro perimetrale), costituita in forza del regolamento condominiale e pertanto accettata dai singoli condomini in virtù degli atti di acquisto.

L’amministratore di condominio ha la legittimazione ex art. 1130 c.c. comma 1° n. 4) a promuovere azioni possessorie volte alla reintegrazione del possesso di parti comuni del condominio, ciò poiché tale azione si collega il potere dell’amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio. Analogo principio vale anche per l’azione di manutenzione.

I condomini di un edificio hanno come l’amministratore loro rappresentante istituzionale, sulle parti comuni dello stabile, il possesso (corpore vel animo) e quindi, hanno diritto ad agire, nel concorso di tutti i requisiti di tale azione per la tutela possessoria in relazione ad atti compiuti da un condominio che interessino la facciata dell’edificio comune.

In caso di condominio negli edifici, la modificazione di una parte comune e della sua destinazione ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione, e  quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri condomini all’espletamento dell’azione di reintegrazione con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal che possa continuare a fornire quale utilitas alla quale era asservita anteriormente alla contestata modificazione, senza che sia necessaria specifica prova del possesso di detta parte, quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola. (Luca A. E. Ghiringhelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Luca A. E. Ghiringhelli


Il testo integrale


 


Testo Integrale