Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2296 - pubb. 13/07/2010

Offerta pubblica di sottoscrizione, informazione fuorviante contenuta nel prospetto, responsabilità per colpa ed onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2010, n. 14056. Est. Rordorf.


Intermediazione finanziaria – Offerta pubblica di acquisto – Informazioni contenute nel prospetto informativo – Risarcimento del danno – Violazione del dovere del neminem laedere – Responsabilità aquiliana – Responsabilità per colpa – Sussistenza – Onere della prova – Presunzione di rilevanza della errata informazione – Sussistenza – Onere della prova negativa di diversi fattori rilevanti nella causa azione del danno – Esclusione.



In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Segnalazione dell'Avv. Stefania Piacentini


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1 luglio 1997 la T. s.p.a. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Banca1 s.p.a. (successivamente incorporata nella Banca2 s.p.a., poi a propria volta incorporata nella Banca3 s.p.a., ma che per comodità continuerà in prosieguo ad essere designata come Banca1). L'attrice riferì di aver sottoscritto, nel dicembre del 1991, azioni emesse a seguito di un aumento di capitale del Banca1, offerte in borsa sulla scorta di un prospetto informativo recante una rappresentazione della situazione patrimoniale della società rivelatasi poi non veridica. Chiese perciò che il contratto di sottoscrizione fosse annullato e che, in ogni caso, l'istituto di credito convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni.

Il tribunale, pur avendo accertato la non veridicità del prospetto informativo sopra menzionato, rigettò la domanda di annullamento, escludendo la sussistenza del dolo o dell'errore essenziale come possibili vizi inficianti il consenso contrattuale prestato dall'attrice; accolse invece la domanda di risarcimento dei danni, che liquidò in Euro 50.671,19, pari al 10% del prezzo di sottoscrizione delle azioni di cui si discute.

Siffatta decisione fu però riformata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale, con sentenza resa pubblica il 17 febbraio 2006, rigettò anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla T..

Detta corte ritenne, infatti, che non fosse dimostrata l'esistenza delle condizioni occorrenti per l'accoglimento della suindicata domanda: nè la malafede soggettiva degli organi del Banca1 all'atto dell'offerta in sottoscrizione delle azioni, nè l'incidenza della falsità del prospetto sul prezzo di mercato delle azioni medesime o sulle ragioni per le quali, anni dopo, esse avevano perso ogni valore, avendo la società dovuto azzerare il proprio capitale, nè il nesso di causalità tra le imprecise ed incomplete informazioni ricevute dalla T. ed il danno da essa subito a causa del deprezzamento delle anzidette azioni.

Per la cassazione di tale sentenza la T. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, al quale la banca intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente imputa alla corte d'appello, oltre a vizi logici nella motivazione, di aver violato gli artt. 1337 e 2043 c.c., e di aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno sotto il profilo della responsabilità aquiliana.

La doglianza è in particolare focalizzata sull'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui la responsabilità precontrattuale presupporrebbe una condotta dolosa del responsabile, nella specie non riscontrabile. A parere della ricorrente ciò non è esatto, potendo anche una. condotta colposa integrare gli estremi dell'anzidetta responsabilità precontrattuale; e comunque la corte avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione la prospettata responsabilità extracontrattuale, derivante dalla falsità del prospetto di offerta delle azioni, per la cui sussistenza certamente anche la colpa è sufficiente. In presenza di un prospetto che nascondeva la reale situazione patrimoniale della società offerente, redatto senza la necessaria cura e diligenza da parte degli organi di detta società, non potrebbe quindi negarsi la responsabilità di quest'ultima nei confronti degli ignari sottoscrittori di azioni, poi rivelatesi prive di valore, indipendentemente dalla circostanza che in un primo tempo la quotazione di tali titoli in borsa avesse fatto registrare un temporaneo rialzo.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia come apodittica e contraria al disposto dell'art. 2697 c.c., la motivazione con cui l'impugnata sentenza ha escluso l'esistenza di un possibile nesso di causalità tra le rilevate inesattezze del prospetto d'offerta pubblica di azioni ed il danno subito dalla T. per aver sottoscritto le azioni medesime.

La ricorrente osserva che non può mettersi in dubbio la rilevanza delle informazioni contenute nel prospetto, rispetto alle scelte di mercato compiute dai destinatari dell'offerta, attese le finalità del prospetto medesimo ed i controlli pubblici cui esso è sottoposto: sicchè, una volta accertata l'inesattezza di quelle informazioni, dovrebbe senz'altro presumersi la loro incidenza causale nella produzione del danno subito dal sottoscrittore di titoli rivelatisi in tutto o in parte privi di valore.

3. Da ultimo, la ricorrente, nuovamente lamentando vizi di motivazione e la violazione dei citati artt. 1337 e 2043 c.c., torna sul tema della malafede degli organi del Banca1 per criticare l'affermazione della corte territoriale secondo cui tale malafede non potrebbe desumersi dalle fuorvianti informazioni fornite da quei medesimi organi alla Banca d'Italia, in occasione della trasformazione del Banca1 in società per azioni, non trattandosi di informazioni dirette agli investitori. Al che la ricorrente obietta che, essendo i dati di bilancio posti a base di tali fuorvianti informazioni i medesimi di quelli esposti nel prospetto di offerta, uguale avrebbe dovuto esser considerata anche la condizione soggettiva di malafede dell'offerente.

4. Nell'esaminare i riferiti motivi di ricorso occorre muovere dal rilievo che l'impugnata sentenza ha accertato - con argomenti che non possono essere rimessi in discussione in questa sede - sia l'esistenza di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del Banca1 nel prospetto di offerta pubblica delle azioni sottoscritte dalla ricorrente, sia l'imputabilità di tale falsa rappresentazione a "leggerezza, superficialità, disattenzione" di chi ebbe a redigere i dati riportati in quel prospetto.

4.1. La circostanza - sottolineata nel controricorso - che quei medesimi dati abbiano potuto essere in larga misura influenzati da valutazioni compiute da soggetti terzi ed indipendenti (gli esperti nominati dal presidente del tribunale in occasione del conferimento dell'azienda bancaria subito prima intervenuta in attuazione della c.d. legge Amato) nulla toglie alla responsabilità di chi, in veste di amministratore della società offerente, ha sottoscritto i bilanci della società ed ha assunto la paternità del prospetto di offerta, per ciò stesso dovendone in prima persona verificare la veridicità e correttezza. Perciò, anche a prescindere dalla posizione personale degli amministratori - che non è qui direttamente in causa - non si vede davvero come la responsabilità nei confronti dei terzi sottoscrittori derivante dalla non veridicità di un prospetto d'offerta pubblica di azioni possa non esser riferita alla società che di quelle azioni è l'offerente e dalla quale quel prospetto proviene.

4.2. La questione che il ricorso propone, non essendo stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado che ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'annullamento del contratto di sottoscrizione delle azioni del Banca1 da parte della T., è dunque quella di stabilire in quali termini sia configurabile una responsabilità risarcitoria dell'emittente per l'anzidetta colposa violazione degli obblighi di corretta informazione insiti nella disciplina delle offerte pubbliche.

Per rispondere correttamente all'interrogativo appare opportuno individuare anzitutto quale sia la natura dell'ipotizzata responsabilità.

La sentenza impugnata, come s'è detto, ha fatto riferimento alla responsabilità precontrattuale, prevista dall'art. 1337 c.c., mentre la ricorrente insiste nell'invocare, in termini più ampi, la responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2043 c.c..

Reputa la corte che il richiamo alla disciplina della responsabilità precontrattuale di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. (ancorchè tradizionalmente anch'essa ricondotta dalla giurisprudenza - ma non da tutta la dottrina - al più ampio genus della responsabilità extracontrattuale) sia scarsamente utile in casi come quello in esame.

La disciplina tracciata dai due suaccennati articoli del codice, infatti, appare manifestamente collegata a situazioni in cui sia configurabile una trattativa destinata alla conclusione del contratto tra due o più parti: trattativa nel condurre la quale si esige che le parti conformino a buona fede il loro reciproco comportamento. Ben diversa è, però, la situazione che si delinea in presenza di offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari; situazione nella quale nessuna trattativa è concepibile e l'aderente all'offerta è in grado di determinare la propria scelta contrattuale non già sulla base di un'interlocuzione diretta con la controparte, bensì unicamente alla luce delle informazioni reperibili sul mercato. Ragion per cui la disciplina di settore (pur attraverso i mutamenti normativi intervenuti nel tempo), già all'epoca dei fatti di causa (quando era ancora vigente la L. n. 216 del 1974, art. 18, come modificato dalla L. n. 77 del 1983, art. 12), poneva a carico dell'offerente l'obbligo di predisporre un prospetto informativo redatto secondo criteri ben determinati, soggetto a controllo da parte dell'autorità di vigilanza e destinato appunto a consentire al pubblico di compiere le proprie scelte d'investimento o disinvestimento in maniera consapevole.

Naturalmente nulla vieta di ricondurre la violazione dell'obbligo di (corretta) redazione del prospetto ad una più ampia nozione di responsabilità precontrattuale, ove per ciò s'intenda qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti antigiuridici posti in essere nella fase che precede il perfezionamento di un rapporto contrattuale; ma resta il fatto che si tratta di un obbligo diverso da quello cui più specificamente allude il citato art. 1337, al cui disposto, pertanto, è lecito far riferimento, in situazioni come quella in esame, solo nella misura in cui si rinviene in esso un'applicazione del generale dovere di buona fede, che senza alcun dubbio deve improntare anche il comportamento di chi propone un'offerta pubblica di vendita di strumenti finanziari sul mercato.

Ove, quindi, vi sia stata violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un'ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere e, per ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima secondo i principi della responsabilità aquiliana.

E' poi appena il caso di aggiungere che, in applicazione di detti principi, la responsabilità in questione è imputabile all'agente non solo qualora egli abbia operato con dolo, ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d'offerta sia frutto di colpa, essendo stato esso compilato con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto.

4.2.1, La responsabilità di cui s'è appena detto non è esclusa dal fatto che il contratto di sottoscrizione delle azioni offerte pubblicamente in vendita o in sottoscrizione sia stato comunque concluso e che, pertanto, le azioni siano state comprate o sottoscritte dal destinatario dell'offerta male informato dal prospetto non correttamente redatto.

Questa corte certo non ignora che, in passato, si è sovente negata la possibilità di postulare gli estremi della responsabilità precontrattuale, in conseguenza di vicende riguardanti la fase che ha preceduto la conclusione del contratto, una volta che il contratto medesimo sia venuto ad esistenza. E le ragioni cui tale opinione si ispira (alle quali si fa cenno anche nell'impugnata sentenza) potrebbero in teoria, almeno in parte, essere invocate anche in una situazione come quella in esame, pur se, come appena osservato, essa è da ricondurre nel quadro dei principi generali della responsabilità extracontrattuale, piuttosto che in quello più limitato della disciplina codicistica della responsabilità precontrattuale.

Occorre però considerare che, in epoca più recente e proprio in riferimento a fattispecie ricadenti nel diritto dei mercati finanziari ed interessanti la tutela degli investitori, questa corte ha modificato detto indirizzo, adottando un diverso orientamento cui qui s'intende dare continuità.

Il già richiamato principio di buona fede ha infatti una valenza che va al di là dei limiti entro cui tradizionalmente sono confinate le conseguenze dannose del contratto non concluso e, specie in situazioni di mercato nelle quali la conclusione del contratto avviene al di fuori di ogni trattativa e di ogni contatto diretto tra le parti, nulla consente di renderne irrilevanti le violazioni, sol perchè esse non hanno immediatamente e decisivamente inciso sul meccanismo stipulativo. Donde la conseguenza - condivisa da autorevole dottrina e coerente anche con i principi attestati in ambito europeo (si veda l'art. 2301 c.c., comma 2, dei Principles of European Contract Law) - secondo cui la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase anteriore alla conclusione di un qualsiasi rapporto contrattuale espone all'obbligo di risarcire i danni a prescindere dal fatto che il contratto sia poi stato concluso o meno e che la violazione del dovere di buona fede possa o meno aver inciso sulla validità stessa del contratto (cfr. Cass. n. 3773 del 2009, Cass. n. 19024 del 2005 e Sez. un. n. 26724 del 2007).

4.3. Ciò detto, resta però ancora da valutare come si possano individuare i danni subiti dal sottoscrittore di azioni offerte in base ad un prospetto infedele al vero, dovendo ovviamente sussistere un nesso di causalità tra tali danni e l'infedeltà del prospetto.

4.3.1. A tal riguardo è bene chiarire che, se il comportamento antigiuridico da cui la responsabilità trae origine consiste nell'aver fornito al sottoscrittore dei titoli un'informazione insufficiente o fuorviante circa il valore patrimoniale o la redditività dei titoli stessi, il danno di cui si discute, da ragguagliare al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato da tale comportamento scorretto (cfr. Cass. n. 19024/05, cit.), è quello prodotto appunto dall'aver acquistato beni aventi un valore diverso ed inferiore rispetto a quanto le informazioni ricevute dall'acquirente avrebbero fatto ragionevolmente supporre:

cioè di aver acquistato ad un prezzo che dichiaratamente presupponeva un determinato valore, risultato poi invece inferiore.

Se il legislatore prescrive che il prezzo al quale la domanda e l'offerta s'incontrano sul mercato sia determinato in base ad un complesso di informazioni che debbono essere correttamente fornite dall'offerente al mercato stesso, l'alterazione del prezzo conseguente alla non correttezza di tali informazioni e la circostanza che, di conseguenza, l'incontro tra l'offerta e la domanda sia avvenuta ad un livello di prezzo diverso da quello che prevedibilmente si sarebbe avuto in caso di informazione corretta, integra di per sè un danno ingiusto per l'aderente alla sollecitazione (non diversamente - se può azzardarsi un paragone - da quel che accadrebbe se chi acquista ad un determinato prezzo una scatola sigillata, sulla cui etichetta è indicato il contenuto di un litro di latte, scoprisse poi che di latte nella scatola ce n'è solo mezzo litro).

Contrariamente a quanto sembra prospettare la difesa di parte ricorrente, invece, le vicende dei titoli successive al loro acquisto non sono di per sè produttive di un danno riconducibile al fatto illecito di cui si discute. L'andamento di borsa dei titoli quotati, sia nell'immediato sia nel lungo periodo, è notoriamente influenzato da una assai variegata quantità di fattori. Ovviamente, si può trarre anche da esso argomento per desumere quale fosse l'effettivo valore delle azioni all'atto della loro originaria sottoscrizione e come la scorretta rappresentazione contenuta nel prospetto abbia deformato tale valore ai fini della determinazione del prezzo d'acquisto; ma non per affermare, sic et simpliciter, che la perdita derivante dal successivo azzeramento del capitale sociale sia imputabile all'illecito comportamento di cui si sta parlando, perchè non è affatto detto che l'andamento negativo della società dipenda dall'inesattezza delle informazioni rese nel prospetto.

Allo stesso modo, però, non può aver rilievo - non comunque per escludere in radice l'esistenza del danno - la circostanza, sottolineata invece da parte controricorrente e richiamata anche nell'impugnata sentenza, secondo cui le azioni del Banca1, nel periodo immediatamente successivo all'emissione, conservarono o addirittura migliorarono la loro quotazione di borsa. Per poterne arguire che la non veridicità dei dati riportati nel prospetto è stata in concreto ininfluente sul valore dei titoli in questione, occorrerebbe affermare - ma non lo si fa - che il favorevole andamento degli stessi titoli in borsa è continuato pur dopo che la falsità di quei dati è stata resa nota al mercato. Nè, ovviamente, si può imputare alla stessa T. di non aver approfittato del corso favorevole dei prezzi per rivendere le azioni e per elidere o ridurre il danno quando ancora non le era nota l'inattendibilità del prospetto in base al quale le aveva in precedenza acquistate.

4.3.2. Ha ragione la ricorrente nel dolersi della motivazione in base alla quale la corte territoriale ha addebitato all'attrice di non aver fornito la prova negativa dell'essere stato il suo acquisto azionario influenzato da circostanze diverse dalla non veridicità del prospetto.

Con tale motivazione non è stato fatto buon governo dei principi che regolano l'onere della prova.

E' lo stesso sistema disegnato dal legislatore per disciplinare le sollecitazioni al pubblico risparmio, incentrato sul prospetto informativo come documento senza il quale la sollecitazione non può aver luogo e corredato da un regime di controlli pubblici vertenti anche su tale documento, che necessariamente induce ad assegnare al prospetto una funzione centrale nell'informazione dovuta agli investitori cui la sollecitazione è rivolta: tale per cui la non veridicità del prospetto, a meno che non riguardi aspetti del tutto secondari e di per sè poco influenti, naturalmente implica vi sia stata un'indebita distorsione nella scelta che il destinatario dell'offerta è stato indotto a compiere. Può ammettersi che, in presenza di inesattezze del prospetto limitate e marginali, la loro incidenza risulti in concreto talmente modesta da non essere apprezzabile; ma al di fuori di una tale ipotesi - che la motivazione dell'impugnata sentenza non sembra configurare nel caso esaminato - la non veridicità del prospetto non può non generare la presunzione di rilevanza della distorsione informativa sulle scelte dell'investitore, al quale non può esser perciò imposto l'ulteriore onere della prova negativa di eventuali diversi fattori dai quali dette scelte sarebbero state determinate.

Nè, d'altronde, la semplice enunciazione in termini assai vaghi e generici di altre ragioni che potrebbero aver indotto la ricorrente a sottoscrivere le azioni in questione prescindendo dalle informazioni contenute nel prospetto quale la fiducia degli investitori in un istituto di credito tradizionalmente importante come il Banca1 e la prospettiva di futuri interventi pubblici di salvataggio dell'istituto medesimo - può bastare, sul piano logico, a giustificare la conclusione cui la corte d'appello è pervenuta, in difetto di qualsiasi concreta e specifica indicazione di circostanze o comportamenti storici dai quali sia lecito dedurre l'irrilevanza dell'informazione fuorviante.

5. Alla stregua di tali considerazioni, e nei limiti sopra indicati, i primi due motivi di ricorso appaiono meritevoli di accoglimento, con conseguente assorbimento del terzo.

L'impugnata sentenza deve perciò essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli (in diversa composizione), che deciderà attenendosi al seguente principio:

"In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore".

6. Alla medesima corte d'appello si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010


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