ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22979 - pubb. 11/01/2020.

Preducibilità delle obbligazioni assunte in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti


Tribunale di Milano, 04 Dicembre 2019. Pres., est. Alida Paluchowski.

Obbligazioni assunte in esecuzione di un accordo di ristrutturazione – Preducibilità nel successivo fallimento – Presupposti

Accordo di ristrutturazione – Natura di procedura concorsuale – Sussistenza

Prededuzione – Requisito della funzionalità – Nozione

Prededuzione – Requisito della occasionalità – Nozione

Consecuzione fra procedure concorsuali – Consecuzione in senso orizzontale – Ammissibilità


L’obbligazione assunta in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.f. è definita dalla legge prededucibile con riferimento a particolari obbligazioni di finanziamento assunte dopo l’omologa, dove la prededuzione ha una funzione incentivante l’erogazione di credito (cfr. 182-quater l.f.), mentre, al di fuori di questa ipotesi, il riconoscimento della prededucibilità tecnicamente intesa ai sensi del 111 l.f., nel successivo fallimento, deve essere ancorato ai normali parametri dell’art. 111 comma 2 l.f., e passa attraverso la disamina del legame di occasionalità o funzionalità della obbligazione rispetto alla procedura concorsuale che si sia risolta in modo infausto.

Alla luce dell’evoluzione della relativa disciplina registratasi negli ultimi anni, e del regolamento 848 del 2015 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti deve considerarsi dotata di quei requisiti minimi che ne denotano la concorsualità.

Ai fini del riconoscimento del beneficio della prededuzione ex art. 111 l.f., deve ritenersi che siano in funzione di una procedura di concordato o possano esserlo sia obbligazioni contratte per la presentazione della procedura, sia quelle indispensabili eseguite in esecuzione di essa.

Affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale (c.d. “occasionalità”), essendo a tal fine necessario che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta. L’occasionalità di cui all’art. 111 l.f., quindi, richiede il legame temporale di coesistenza fra procedura concorsuale e obbligazione (nella specie, il Tribunale ha riconosciuto la prededuzione al credito, previsto e quantificato esattamente dal piano omologato, maturato dal liquidatore sociale, cui era stato affidato il compito di curare la liquidazione del patrimonio che avrebbe dovuto dotare economicamente la procedura nella fase di esecuzione dell’accordo di ristrutturazione).

La consecuzione fra procedure può esplicarsi anche in senso orizzontale, ovvero tra procedure minori che abbiano presupposti simili e servano a risolvere situazioni identiche, e non solo tra procedure minori e fallimento, risultando irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell'avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria (nella specie il Tribunale ha riconosciuto la consecuzione fra accordo di ristrutturazione, concordato preventivo con riserva poi rinunciato e fallimento). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo


Il testo integrale