Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23042 - pubb. 24/01/2020

Omessa comunicazione dell'indirizzo PEC da parte del curatore

Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29258. Pres. Genovese. Est. Paola Vella.


Domanda di ammissione al passivo - Trasmissione del ricorso all'indirizzo PEC del curatore - Obbligatorietà - Deposito dell’atto in cancelleria - Improcedibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Omessa comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del curatore - Conoscenza o conoscibilità dello stesso - Rilevanza - Onere della prova



In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell'art 93, comma 2, l.fall. (nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012), il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica; tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese. (massima ufficiale)


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