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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23063 - pubb. 11/01/2019.

Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e fallimento del socio


Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2014, n. 16169. Pres. Rordorf. Est. Scaldaferri.

Cessione di quote sociali - Risoluzione del contratto - Effetto retroattivo tra le parti - Conseguenze - Fallimento in estensione del socio cedente - Esclusione - Condizioni - Fondamento


La sentenza di risoluzione del contratto di cessione di quote sociali di una società in nome collettivo ha effetto retroattivo tra le parti contrattuali, ma non consente di considerare il cedente come socio di quest'ultima anche nel periodo di tempo in cui le quote sono rimaste di fatto nella disponibilità del cessionario, atteso che, giusta la pubblicità di quel contratto effettuata sul registro delle imprese, i terzi che vengono in contatto con la società non potrebbero individuare come socio altri che il cessionario, così confidando sulla garanzia costituita dal suo patrimonio personale. Ne consegue che, a seguito della suddetta risoluzione, il cedente non è soggetto a fallimento ex artt. 10 e 147 legge fall. qualora non faccia più parte della società da oltre un anno ed abbia riacquistato la qualità di socio esclusivamente in conseguenza degli effetti retroattivi di una sentenza posteriore, dovendosi ritenere una diversa soluzione incompatibile con le esigenze di certezza sottese all'art. 10 legge fall. e, comunque, potenzialmente idonea a determinare conseguenze paradossali, quali la contemporanea dichiarazione di fallimento di cessionario e cedente. (massima ufficiale)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Presidente - 

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - 

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - 

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - 

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente:

sentenza


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori C.P. e M.R.P. proponevano opposizione avverso la sentenza del 21 giugno 2006 con la quale il Tribunale di Lecce aveva dichiarato, a norma della L. Fall., art. 147, il fallimento in estensione di essi opponenti quali soci illimitatamente responsabili della s.n.c. S.M.A.V. di Serino Lucio e Dima Vincenzo  ; e, già dichiarata fallita.

Gli opponenti contestavano l'assunto sul quale si basava la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione, che cioè essi non avevano mai perso la qualità di soci giacchè, con sentenza del Tribunale di Lecce n.2045 del 7.7.1999 passata in giudicato, era stata pronunciata la risoluzione dell'atto del 26.3.1988 con il quale essi avevano ceduto le proprie quote sociali a S.L.. Sostenevano, sulla base di molteplici rilievi, che tale assunto era basato su una erronea I'nterpretazione della sentenza richiamata, che peraltro era opponibile soltanto alle parti di quel giudizio e non poteva essere invocata dal Curatore del fallimento della S.M.A.V. che non aveva partecipato al giudizio stesso; lamentavano, inoltre, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per non essere stati ascoltati prima della pronuncia.

Il Tribunale rigettava l'opposizione, e la sentenza veniva confermata, in sede di gravame proposto dagli opponenti, dalla Corte d'appello di Lecce, la quale osservava, per quanto qui rileva: a) che era stata rettamente interpretata dal primo giudice la sentenza del 1999 passata in giudicato, il cui dispositivo ("dichiara risoluto, con effetto retroattivo, ogni negozio intervenuto tra attori e convenuti, in particolare la scrittura privata del 26.3.1988") non lasciava adito a dubbi sulla persistente qualità di soci degli opponenti, nonostante in motivazione vi fosse un riferimento - da ritenersi, in un esame complessivo della pronuncia, un obiter dictum - ad una invalidità del negozio di cessione delle quote in quanto successivo ad una dichiarazione dei cedenti di recedere dalla società; b) che non valeva invocare il decorso dell'anno dall'iscrizione, in data 14.4.1988, nel Registro delle imprese della cessazione della qualità di soci, atteso che in realtà tale qualità non era mai venuta meno; e) che era infondata la doglianza in ordine alla violazione del diritto di difesa nella fase prefallimentare, essendo sufficiente che i fallendi siano stati convocati ed invece irrilevante che essi siano effettivamente comparsi all'udienza fissata dal tribunale.

Avverso tale sentenza i signori C. e M. hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con unico controricorso la Curatela dei fallimenti della S.M.A.V. s.n.c. e dei signori C. e M..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, e dell'art. 2909 c.c., in relazione al contenuto della sentenza del 1999 passata in giudicato.

Lamentano che la corte di merito, male interpretando sulla base del solo dispositivo detta sentenza, non avrebbe considerato che ivi il tribunale, prima ancora di risolvere il contratto di cessione a terzi delle quote di essi ricorrenti, avrebbe accertato che essi erano già receduti dalla società e che quel contratto era quindi nullo per inesistenza dell'oggetto, con conseguente infondatezza dell'assunto secondo cui essi erano ininterrottamente rimasti soci della società fallita. 1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 10 e 147, insistono sugli effetti dell'intervenuto decorso, al momento della dichiarazione del fallimento in estensione (23.7.2002), del termine di un anno dalla iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto del 26.3.1988 con il quale essi hanno cessato di rivestire la qualità di soci. 1.2. Con il terzo motivo denunciano la violazione della L. Fall., artt. 147 e 15, assumendo che la loro doglianza aveva sostanzialmente ad oggetto il fatto che il tribunale non aveva mai comunicato loro il decreto con il quale era stata disposta la loro comparizione in camera di consiglio.

2. Il terzo motivo - preliminare nel percorso logico giuridico della decisione - non merita accoglimento.

Invero, nella sentenza qui impugnata risulta trascritta la censura rivolta in appello dagli odierni ricorrenti - sul punto in esame - alla sentenza di primo grado, che avrebbe erroneamente "disatteso la doglianza riferita alla nullità della sentenza di fallimento pronunciata senza avere previamente ascoltato i soggetti poi dichiarati falliti". Tale riferimento testuale, solo genericamente contestato in ricorso, ha ad oggetto la mancata audizione dei fallendi, non anche la mancata comunicazione nei loro confronti del decreto di convocazione; circostanza questa che, non potendo ritenersi implicitamente allegata nella censura così come riportata (nella quale appare piuttosto implicito il contrario), risulta inammissibilmente introdotta nel dibattito processuale per la prima volta in questa sede di legittimità. Di tale allegazione - a prescindere dalla netta contestazione espressa al riguardo dalla Curatela in controricorso - non può dunque tenersi conto in questa sede.

3. Il primo motivo è inammissibile, a norma dell'art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, per difetto di specifica indicazione della produzione nel precedente grado della sentenza passata in giudicato sulla quale la doglianza si fonda, e per mancata specifica allegazione di essa al ricorso per cassazione.

4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Non merita, invero, adesione la rilevanza attribuita dalla corte di merito alla efficacia retroattiva tra le parti (art. 1458 c.c.) della risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali. Tale risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti non può, di per sè, valere a far considerare i cedenti a tutti gli effetti come soci della società anche nel periodo di tempo in cui le quote sono di fatto rimaste nella disponibilità del cessionario, con conseguente possibilità di esercizio da parte sua dei diritti sociali. Ed anche considerando -come doveroso in questo contesto - le esigenze di tutela dei terzi, non può dirsi che questi, in presenza della iscrizione della cessione nel Registro delle imprese, potessero, fin quando non venisse data pubblicità alla successiva sentenza di risoluzione della cessione, individuare come socio altri che il cessionario: è dunque sul patrimonio personale di quest'ultimo, non certo di quello dei cedenti, che essi potevano legittimamente confidare ai fini della responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.

Del resto, come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 8), il fallimento della società è stato esteso prima di tutto al cessionario S.L., probabilmente proprio in quanto costui risultava essere socio al tempo dell'insolvenza: sembra allora paradossale che, a seguito della risoluzione del contratto di cessione delle quote, il fallimento in estensione sia esteso sia ai cedenti che al cessionario delle quote stesse. Una conclusione siffatta si mostra ben difficilmente compatibile con il regime di pubblicità che, nella logica della L. Fall., artt. 10 e 147, (come rivisitati dalla Corte Cost. nelle note sentenze nn.66/1999 e 319/2000), valorizza la esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Esigenza che verrebbe messa ingiustificatamente in discussione se fosse possibile dichiarare il fallimento in estensione di chi da oltre un anno non risultasse più essere socio della società ma tale qualità riacquistasse poi senza limiti di tempo, non per essere stato frattanto socio di fatto o occulto ma esclusivamente in conseguenza degli effetti retroattivi di una sentenza posteriore.

5. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce affinchè, prescindendo dalla efficacia retroattiva della risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali, verifichi se - ed eventualmente da quando - i ricorrenti abbiano riacquisito la qualità di soci della società fallita.

Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese di questo giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, rigetta il terzo; cassa pertanto la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014.