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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23068 - pubb. 11/01/2019.

Dichiarazione di fallimento entro l’anno e abbreviazione dei termini


Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 2014. Pres. Carnevale. Est. Di Amato.

Fallimento - Art. 15, quinto comma, legge fall. - Abbreviazione dei termini - Congruità - Criteri - Fattispecie di prossimità della scadenza del termine ex art. 10 legge fall.


Nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare, allorquando si renda necessario disporre l'abbreviazione dei termini a comparire ai sensi dell'art. 15, quinto comma, legge fall., la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con un bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza della corte d'appello la quale, in presenza dell'impellente scadenza del termine di cui all'art. 10 legge fall., ha escluso che il ritardo del creditore nell'assumere l'iniziativa di fallimento si fosse tradotto in un'indebita compressione del diritto di difesa del debitore, il quale, costituitosi alla prima udienza, si era congruamente difeso nel merito, senza specificare quali facoltà gli fossero state precluse dalla brevità del termine concessogli). (massima ufficiale)

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