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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23074 - pubb. 11/01/2019.

Società di capitali cancellata dal registro delle imprese e legittimazione del liquidatore


Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2013. Pres. Rordorf. Est. Ceccherini.

Fallimento - Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Termine per la dichiarazione di fallimento - Art. 10 legge fall. - Legittimazione a contraddire nel procedimento - Spettanza - Al liquidatore sociale - Fondamento


In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (novellato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. (massima ufficiale)

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