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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23078 - pubb. 11/01/2019.

Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 10 l.f.


Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2013. Pres. Salmè. Est. Di Amato.

Fallimento - Imprenditore ritirato - Termine di cui all'art. 10 legge fall. - Finalità - Conseguenze - Profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. - Insussistenza - Ragioni


L'art. 10, primo comma, legge fall., il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (termine che, in base all'ultimo comma del successivo art. 22, si computa con riferimento al decreto della corte di appello che respinge il reclamo contro il decreto del tribunale che ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento), pur ponendo a carico del creditore che ha tempestivamente presentato istanza di fallimento il rischio della durata del relativo procedimento, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: a) con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma; b) con riferimento al diritto di difesa, la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti, quali, da un lato, quelli dei creditori, e, dall'altro, quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici. (massima ufficiale)

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