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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23079 - pubb. 11/01/2019.

Inosservanza del Termine di cui all'art. 10 l.f.


Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2013. Pres. Salmè. Est. Di Amato.

Termine di cui all'art. 10 legge fall. - Inosservanza - Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento - Rilevabilità "ex officio" del giudice del reclamo - Possibilità - Prospettazione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento. Fallimento - Società


L'inosservanza del termine previsto dall'art. 10 legge fall. comporta la nullità, rilevabile anche di ufficio dal giudice del reclamo, della sentenza dichiarativa di fallimento. Ne consegue che la relativa questione, non implicando ulteriori accertamenti in fatto, può essere dedotta, anche per la prima volta, direttamente in cassazione. (massima ufficiale)

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