Insolvenza transfrontaliera, competenza ad aprire la procedura di insolvenza
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Marzo 2013. Pres. Preden. Est. Rordorf.
Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice ove è il centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento - Carattere fittizio - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la medesima sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi, per le società e le persone giuridiche, che detto centro coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; ove, però, anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, una siffatta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quell'istanza, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato ivi spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa. (massima ufficiale)