Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23176 - pubb. 11/01/2019

Fallimento del socio illimitatamente e decorrenza del termine annuale dalla conoscenza del recesso in capo ai terzi

Cassazione civile, sez. I, 23 Settembre 2005, n. 18684. Pres. Proto. Est. Piccininni.


Scioglimento del rapporto sociale nei confronti di un socio - Dichiarazione di fallimento del socio - Termine annuale - Decorrenza - Dalla data di esteriorizzazione dello scioglimento con mezzi idonei - Fondamento - Scioglimento conseguente a cessione della quota sociale - Mancata esteriorizzazione - Conseguenze - Inopponibilità del negozio a chi lo abbia ignorato senza colpa - Configurabilità - Sentenza escludente l'assoggettabilità a fallimento del socio cedente - Ricorso per cassazione per asserita violazione delle norme sulla pubblicità degli atti societari - Necessaria specificità del motivo di impugnazione - Condizioni - Fattispecie



In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 147, comma primo, legge fall., nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile - comporta che, anche nelle società di fatto, la decorrenza di detto termine debba farsi risalire, non già alla data in cui lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio è oggettivamente avvenuto, ma esclusivamente a quella in cui esso sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Poiché, peraltro, la mancata esteriorizzazione dello scioglimento del rapporto sociale per intervenuta cessione della quota non comporta l'inefficacia del negozio traslativo, ma soltanto l'inopponibilità del detto negozio a colui che lo abbia ignorato senza colpa, ove con il ricorso per cassazione si censuri - sotto il profilo della violazione delle disposizioni in materia di pubblicità finalizzata a rendere opponibili gli atti societari ai terzi - la sentenza che ha escluso l'assoggettabilità a fallimento del socio cedente per intervenuto decorso del termine annuale dalla cessione, è indispensabile, al fine di conferire la prescritta specificità al motivo di impugnazione, non soltanto dedurre che l'atto di cessione non era stato affiancato dalle prescritte forme di pubblicità, ma anche operare i necessari rilievi fattuali dai quali poter desumere che i diversi soggetti interessati (e, in particolare, i creditori) non avessero avuto conoscenza di detto atto o l'avessero ignorato senza colpa. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che non potesse farsi luogo alla dichiarazione di fallimento del socio di una società di fatto, il quale aveva ceduto la propria quota sociale ad altro socio da oltre un anno, sull'assunto che nelle società di fatto lo scioglimento del rapporto sociale opererebbe, ai fini considerati, dalla data in cui è avvenuto, non essendo per dette società previste forme pubblicitarie. La S.C. - pur rilevando l'erroneità di tale assunto - ha rigettato il ricorso per la genericità del motivo di impugnazione proposto sul punto, in quanto non rispondente ai requisiti indicati in massima). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -

Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


OSSERVA

Il 27-28.3.1997 e il 9.4.1997 Maria Stefania L., in proprio e quale legale rappresentante della IMO, e Domenico e Rosaria L. proponevano rispettivamente opposizione, poi riunite, avverso la sentenza con la quale il 10.3.1997 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato il fallimento della società di fatto I.M.O. e dei tre soci illimitatamente responsabili, deducendo, Maria Stefania, l'insussistenza dell'insolvenza e, gli altri due, la loro estraneità alla gestione della società e comunque la cessione delle quote a Maria Stefania il 6.6.1990, epoca in cui certamente la società non versava in stato di insolvenza.

Il Tribunale riteneva che effettivamente in data 3 0.11.1992 si fosse verificata la rappresentata cessione di quote e che ciò impedisse la dichiarazione di fallimento nei confronti dei soci cedenti, essendo ampiamente decorso, in tale data, il termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale. In accoglimento dell'opposizione di Domenico e Rosaria revocava dunque la dichiarazione di fallimento emessa nei loro confronti, mentre rigettava quella di Maria Stefania, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza della società. La detta decisione veniva impugnata da quest'ultima, che lamentava la mancata acquisizione di documentazione da lei prodotta, esito determinato dall'affermata tardività della relativa produzione;

l'erroneità del giudizio emesso in ordine all'insolvenza della società, che sarebbe stata invece insussistente; il negato accertamento della permanenza del rapporto sociale, desumibile dal fatto che la cessione delle quote sarebbe stata vanificata dalla comunicazione, da parte dell'appellante, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e dalla conseguente risoluzione del rapporto; l'inosservanza, infine, degli artt. 147, 10 e 15 l.f., "oltre al principio del contraddittorio e di difesa". La Corte di Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado, ritenendo in particolare irrilevante la documentazione del cui mancato esame si era doluta la L., comprovato lo stato di insolvenza, cessato il rapporto sociale a seguito della scrittura privata del 3 0.11.1992, la cui data certa sarebbe risultata dalla relativa menzione da parte del Pretore di Ostuni in un provvedimento emesso il 7.5.1994, insussistente la pretesa "risoluzione di diritto della scrittura", poiché la clausola che ne subordinava l'efficacia all'adempimento degli obblighi da parte di Stefania era stata correttamente interpretata dal tribunale come clausola risolutiva espressa e in quanto tale invocabile soltanto dalla parte in cui favore era stata prevista, condivisibile l'assunto del tribunale secondo il quale nelle società di fatto lo scioglimento del rapporto sociale opererebbe oggettivamente dalla data in cui esso è avvenuto, senza la necessità di forme di pubblicità.

Avverso la detta decisione proponeva ricorso per Cassazione Maria Stefania L., che con cinque motivi articolati in diversi profili, poi sostenuti anche da successiva memoria, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla rappresentanza delle parti, considerato che la curatela non avrebbe avuto potere rappresentativo per Domenico e Rosaria L., poiché il loro fallimento era stato revocato, mentre le conclusioni degli appellati sarebbero state assunte esclusivamente nei confronti di Maria Stefania in proprio; alla omessa pronuncia in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa; alla mancata considerazione di documenti il cui esame, da una parte, avrebbe fatto escludere l'insolvenza e, dall'altra, avrebbe comprovato la persistenza del rapporto societario fra i tre L.; alla violazione delle regole di ermeneutica nella interpretazione della citata sopra citata clausola, nel senso della limitazione della legittimazione ad avvalersene esclusivamente in favore di una delle parti; alla inopponibilità ai terzi della cessazione della qualità di socio, in assenza delle necessarie forme di pubblicità; alla contraddittorietà della motivazione adottata, poiché dalle argomentazioni svolte dal giudice del merito si sarebbe dovuto far discendere identica conclusione anche per essa ricorrente, considerato che la società si sarebbe sciolta fin dal 1993 e che dalla documentazione prodotta sarebbe emerso che nello stesso periodo l'attività era cessata; alla violazione del diritto di difesa, perché non le era stato notificato l'atto di citazione in opposizione degli altri due soci e non le era quindi stato consentito di svolgere le adeguate difese, in relazione agli aspetti connessi all'esistenza o meno della società ed alla conseguente qualificazione dell'imprenditore come individuale o collettivo. Resistevano con controricorso, poi ulteriormente illustrato da memoria, il fallimento e i due L., che chiedevano il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza, i secondi, inoltre, eccependone anche l'inammissibilità per difetto di procura speciale e per difetto di interesse.

Gli altri intimati non svolgevano attività difensiva. La controversia veniva quindi decisa all'esito della pubblica udienza del 16.6.2005.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da Domenico e Rosaria L. vanno disattese, quanto alla prima, poiché la procura rilasciata a margine del ricorso, in sintonia con il disposto di cui all'art. 83, comma 3 c.p.c., vale ad integrare il requisito di specialità prescritto dall'art. 365 c.p.c. (C. S.U. 2004/ 12265); quanto alla seconda, poiché il contestato interesse di Maria Stefania L. all'estensione del fallimento nei confronti degli altri due pretesi componenti della società di fatto, Domenico e Rosaria L., è viceversa configurabile in ragione della maggiore consistenza del patrimonio complessivo destinato al soddisfacimento dei creditori, che dalla detta estensione discenderebbe.

Passando quindi all'esame del ricorso si osserva, per il primo motivo, che la censura attinente alla violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (ed alla conseguente omessa motivazione sul punto) per la mancata pronuncia del giudice del merito sul ricorso ex art. 700 c.p.c. è inconsistente, oltre che per la tardività con cui sarebbe

stata proposta (la circostanza relativa alla mancata deduzione con l'atto di impugnazione non è stata contestata), per l'assorbente circostanza che i provvedimenti interinali sono connotati da intrinseca provvisorietà, essendo fisiologicamente destinati ad esaurire la loro funzione con la decisione di merito, che ad essi si sostituisce. Ne consegue dunque che nella specie l'invocato provvedimento è stato superato dalla decisione di merito, e pertanto la L. non ha motivo di dolersi della rappresentata omessa pronunzia.

È infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato un difetto di rappresentanza sotto un duplice aspetto. Più precisamente, per un verso vi sarebbe stato un difetto di rappresentanza di Domenico e Rosaria L. da parte del curatore, attesa la revoca del fallimento dei predetti, per un altro la costituzione di questi ultimi sarebbe avvenuta nei confronti della Maria Stefania L. in proprio, e non nella sua qualità di amministratrice della società.

Entrambi i rilievi, come detto, vanno disattesi, in ordine al primo, per l'asserita novità della questione (sulla cui eccezione nulla ha dedotto il ricorrente) e, soprattutto, per la definitiva rimozione degli effetti riconducibili alla sentenza dichiarativa di fallimento soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca; in ordine al secondo, per la genericità della deduzione. La pretesa erroneità della decisione, nella parte in cui la costituzione in giudizio degli appellati nei confronti della Maria Stefania L. in proprio sarebbe stata interpretata come estesa anche alla società di fatto di cui la detta L. era rappresentante, non può essere infatti desunta dal semplice dato formale dell'esclusivo riferimento, nell'atto di costituzione degli appellati Domenico e Rosaria L., alla Maria Stefania L. come persona fisica. Al contrario, trattandosi di giudizio di appello promosso dalla Maria Stefania L. in una duplice veste, vale a dire in proprio e quale rappresentante della società, una eventuale limitazione della costituzione del contraddittorio esclusivamente in relazione ad una delle due posizioni assunte dall'appellante avrebbe potuto essere prospettata soltanto in ragione di una errata interpretazione dell'atto di costituzione da parte del giudice del merito, prospettazione che avrebbe dovuto trovare fondamento in una preventiva rappresentazione del contenuto del detto atto e nella conseguente indicazione dei dati da cui poter desumere il vizio ermeneutico addebitabile al giudice dei merito. Ciò il ricorrente non ha fatto e pertanto, come già anticipato, la doglianza va disattesa. Ugualmente deve dirsi per il terzo motivo di impugnazione, articolato in tre distinti profili, avente ad oggetto vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione di "prove fondamentali prodotte dalla difesa", nonché "violazione ed errata applicazione dei principi giuridici in materia di interpretazione dei contratti, violazione degli articoli 2266, 2267, 2290, 2297 e 2293 c.c.". Sotto un primo aspetto, infatti, la L. si è doluta della "illegittimità della statuizione sui documenti pur essendovi produzione documentale tempestiva", doglianza già rappresentata alla Corte di Appello, che ne aveva affermato l'inconsistenza poiché, ritenuto ammissibile l'esame dei documenti in questione, ne aveva poi giudicato l'irrilevanza "giacché da essi non si evincono elementi di un certo rilievo, che valgano a riscontrare l'assunto dell'appellante", giudizio che non è stato oggetto di censura. Sotto un secondo aspetto la L. ha sostenuto che non fossero ravvisabili i requisiti per la dichiarazione di fallimento, giudizio formulato sulla base della interpretazione di fatti e documenti che avrebbero deposto nel senso suggerito, e ciò a fronte di una difforme valutazione compiuta dal giudice del merito in relazione ad elementi di fatto, specificamente individuati nella consistenza della esposizione debitoria (oltre sei miliardi di lire), nell'assenza di risorse economiche per estinguerli, nell'esistenza di un solo cespite attivo rappresentato dal canone di locazione del complesso aziendale (L. 264.000.000 annuali), nei pignoramenti negativi, nelle numerose istanze di fallimento presentate, nelle ammissioni della Maria Stefania L. in sede prefallimentare, che avrebbe fatto risalire il deficit al 1990 e successivamente con memoria avrebbe esposto di aver effettuato pagamenti in favore di undici creditori diversi, talvolta con assegnazione di somme a seguito di pignoramenti presso terzi. Si tratta dunque di valutazioni in fatto, congruamente motivate con argomentazioni immuni da vizi logici, contrastate esclusivamente con il richiamo ad ulteriore documentazione (di cui non sono neppure note le modalità di allegazione nel giudizio di merito) che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto indurre a conclusioni di segno opposto, insindacabile quindi in questa sede di legittimità.

Più articolato, ma ugualmente infondato, è il terzo profilo di doglianza, con il quale il ricorrente ha sostanzialmente lamentato l'errata interpretazione del negozio di cessione di quote posto in essere da Domenico - Rosaria, da una parte (cedenti), e Maria Stefania dall'altra, nonché violazione della legislazione in materia di società, con riferimento agli effetti nei confronti dei cedenti attribuiti all'atto di cessione.

Per quanto riguarda l'atto di cessione il contratto prevedeva che questa doveva "intendersi, comunque, risolutivamente condizionata all'avvenuto integrale e puntuale adempimento da parte della Sig.ra L. Stefania di tutte le pattuizioni di cui appresso", previsione interpretata, dal tribunale dapprima e dalla Corte territoriale poi, come "clausola risolutiva espressa", che in quanto tale avrebbe potuto esser fatta valere esclusivamente dalla parte in cui favore era stata posta, e quindi, conclusivamente, soltanto da Domenico e Rosaria L..

Da ciò dunque doveva discendere, secondo il giudice del merito, che la Maria Stefania L. non avrebbe potuto avvalersi di detta clausola e, conseguentemente, che la cessione aveva conservato la sua efficacia.

Una eventuale censura in ordine all'interpretazione data al contratto da parte della Corte di Appello avrebbe dunque dovuto essere sorretta dalla denuncia dei parametri ermeneutici asseritamente violati, dalla indicazione degli elementi sintomatici della detta violazione, dalla individuazione dei dati che, ove correttamente applicati i canoni interpretativi in questione, avrebbero dovuto condurre a diversa soluzione. Nella specie, viceversa, il ricorrente si è limitato a richiamare, senza ulteriori precisazioni, una pretesa disapplicazione dei principi sanciti dagli artt. 1362 e segg. c.c., sicché la censura pecca di genericità e per tale ragione non può essere condivisa.

Altrettanto generico, e per lo stesso motivo ugualmente da disattendere, risulta poi l'ulteriore profilo di doglianza, concernente la violazione della legislazione in materia societaria per quanto riguarda le forme di pubblicità finalizzate all'opponibilità degli atti relativi al rapporto sociale. Al riguardo va precisato che la Corte di Appello ha erroneamente affermato che nelle società di fatto lo scioglimento del rapporto sociale "opera oggettivamente a partire a partire dalla data in cui è avvenuto, senza che rilevino forme di pubblicità, inammissibili e non previste per le società in discorso", dovendosi viceversa ritenere, in ossequio al principio della certezza delle situazioni giuridiche (la cui generale attuazione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 319 del 2000, ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 14 7 l.f., nella parte in cui esso non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile), che la decorrenza di detto termine per il socio di fatto receduto debba farsi risalire esclusivamente alla data in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei (C 2005/ 7075, C. 2004/ 22347, C. 2004/ 10268). Tuttavia, nonostante l'erroneità della statuizione della Corte territoriale sotto l'aspetto indicato, la doglianza non può essere condivisa, attesa la sua genericità.

Al riguardo va infatti osservato che la mancata esteriorizzazione dello scioglimento del rapporto sociale per intervenuta cessione delle quote non comporta l'inefficacia del negozio traslativo ma, più semplicemente, l'inopponibilità del detto negozio a colui che lo ha senza colpa ignorato (in tal senso l'art. 13 96 c.c., richiamato all'art. 2266, ult. comma c.c. in tema di società semplice, oltre che l'art. 2297 c.c.). Sarebbe stato dunque indispensabile, al fine di conferire la prescritta specificità al motivo di impugnazione, non solo dedurre che l'atto di cessione non era stato affiancato dalle prescritte forme di pubblicità, ma operare i necessari rilievi fattuali dai quali poter desumere che i diversi soggetti interessati (creditori in particolare, essendo da escludere in radice la mancata conoscenza della cessione da parte dell'acquirente Maria Stefania L.) non ne avessero avuto conoscenza o non l'avessero senza colpa ignorato, in modo tale, cioè, da non poter essere loro opposta.

Con il terzo motivo di ricorso la L. ha poi denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che la società di fatto avrebbe cessato l'attività dal 1993, e quindi ben oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento, e la cessazione sarebbe stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, argomento che, per non dar luogo ad una disparità di trattamento rispetto alla decisione adottata per i due soci receduti, avrebbe dovuto comportare analogo esito. Il rilievo è infondato sotto il duplice riflesso che la Corte aveva operato una distinzione fra Domenico e Rosaria L. da una parte e Maria Stefania L. dall'altra, evidenziando che "lo scioglimento della società - non essendo stata ricostruita la pluralità dei soci - non ne determina l'estinzione che consegue alla completa definizione dei rapporti attivi e passivi, che alla società fanno capo, sicché correttamente.. è stato dichiarato il fallimento della IMO", e la decisione non è stata censurata sul punto, nonché per il fatto che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che questione sia stata precedentemente prospettata, ne' il ricorrente ha fornito alcuna indicazione al riguardo. Uguali considerazioni vanno svolte a proposito del quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha configurato l'ipotesi di trasformazione della società in impresa individuale, configurazione che non risulta precedentemente delineata e che contrasta con la parte della decisione richiamata con il terzo motivo.

Resta infine l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale sono stati denunciati violazione di legge, vizio di motivazione, nullità della sentenza impugnata per omissione di pronuncia, in ragione del fatto che sarebbe stato leso il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di esso ricorrente, per il vizio di notifica dell'atto di opposizione, per l'audizione in Camera di consiglio nella sede prefallimentare che non avrebbe avuto ad oggetto il "diverso argomento inerente alla sussistenza del rapporto societario e la riqualificazione giuridica del tipo di società e del legame sociale".

Anche tale ultimo motivo va disatteso per la sua genericità, per la mancata impugnazione della statuizione della Corte territoriale che aveva ritenuto generica la censura proposta in sede di appello in relazione ad una pretesa violazione del principio del contraddittorio e di difesa, per la mancata indicazione, infine, relativamente alla precedente deduzione ed alla relativa formulazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con la correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 3 84 c.p.c., nel senso sopra delineato, per quanto riguarda l'aspetto dell'opponibilità ai terzi della cessione di quote di cui al terzo profilo del secondo motivo di ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti costituite nel presente giudizio, spese liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna delle parti costituite, in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005