Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23189 - pubb. 11/01/2019

Cessazione dell'attività d'impresa e compimento di operazioni economiche o commerciali

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2000, n. 8099. Pres. Annunziata. Est. Di Amato.


Fallimento - Termine annuale ex art. 10 legge fall. - Computo - Cessazione dell'attività d'impresa - Presupposti



Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, giusta disposto dell'art. 10 della legge fallimentare, il presupposto della "cessazione dell'attività d'impresa" postula che, nel detto periodo, non siano state compiute operazioni economiche o commerciali intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa stessa. Il relativo apprezzamento compiuto dal giudice di merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità della S.C. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Franco Libero M. proponeva opposizione avverso la sentenza del 1° febbraio 1989, con cui il Tribunale di Nuoro ne aveva dichiarato il fallimento, contestando di essere, quale semplice agente della Polenghi Lombardo s.p.a. (poi Fedital s.p.a ed ora Cirio s.p.a.), un imprenditore commerciale e, comunque, di versare in stato di insolvenza. Si costituivano il fallimento e la s.p.a. Fedital, creditore istante per il fallimento, chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, in particolare, che al M. faceva capo una organizzazione aziendale di rilevanti proporzioni, con volume d'affari di centinaia di milioni, che quindi lo stesso era certamente un imprenditore commerciale, mentre, per ciò che concerneva lo stato di insolvenza, questo poteva desumersi dagli ingentissimi debiti, dai protesti e dalle esecuzioni in corso. Con sentenza dell'8 agosto 1991 il Tribunale rigettava l'opposizione. Il M. proponeva appello, che la Corte di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza del 23 luglio 1998, accoglieva revocando il fallimento; in particolare, la Corte territoriale osservava che: 1) il M. aveva cessato la sua attività di agente, a seguito del recesso unilaterale della preponente Polenghi Lombardo s.p.a., in data 12 novembre 1987, mentre il fallimento era stato dichiarato soltanto il 1° febbraio 1989 e perciò oltre il termine di un anno previsto dall'art. 10 l. fall.; 2) la cessazione dell'attività d'impresa da non oltre un anno era un presupposto della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale cessato dall'attività, la cui mancanza era rilevabile d'ufficio; 3) il termine annuale previsto dall'art.10 l. fall. doveva essere computato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla presentazione della relativa istanza, poiché i presupposti del fallimento devono esistere nel momento in cui lo stesso viene dichiarato e non in un momento anteriore; tale principio non trovava deroga per il fatto che la durata della procedura non dipende dalla volontà del creditore istante; 4) la cessazione dell'attività d'impresa in coincidenza con la la risoluzione del rapporto di agenzia, si giustificava poiché da quel momento al M. erano preclusi la conclusione di contratti per conto della preponente, l'incasso di crediti e la consegna di merci; 5) non poteva aversi riguardo alla chiusura della liquidazione, sia perché tale fase non era necessaria per l'imprenditore individuale, sia perché, comunque, nella specie non si caratterizzava per il compimento di "operazioni intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa o comunque tali da rivelarsi come manifestazioni di un'attività economica, sia pure svolta esclusivamente in funzione della disgregazione dell'azienda"; 6) erano irrilevanti le attività svolte dal M. in qualità di amministratore di una società di capitali, in quanto l'attività d'impresa non era a lui riferibile;

non risultava, inoltre, che il M., dopo la cessazione del rapporto di agenzia con la Polenghi Lombardo s.p.a., avesse svolto attività di agente per la "Mokador". Infine, la Corte territoriale dichiarava l'improponibilità della domanda con cui il M. aveva chiesto la condanna della Fedital s.p.a. al risarcimento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in separata sede, osservando, comunque, che non sussistevano gli estremi del dolo e della colpa grave previsti dall'art. 96, 1° comma l. fall.. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Spa Cirio, deducendo tre motivi di ricorso. Franco Libero M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, deducendo un motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Si deve anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla difesa del M. in relazione ad una assunta inidoneità della procura perché proveniente da un soggetto sprovvisto dei necessari poteri rappresentativi e, in particolare, da soggetto con facoltà di nominare avvocati soltanto nell'ambito di attività di recupero crediti, cui non poteva ricondursi l'istanza di fallimento, e, comunque, per crediti di importo non superiore a lire 75.000.000=.

L'eccezione è pretesuosa poiché la procura in questione conferisce espressamente al rappresentante il potere di presentare istanze di fallimento, senza limiti in relazione all'importo del credito, mentre l'invocata soglia di lire 75.000.000 sussiste solo per conciliazioni e transazioni.

Con il primo motivo la ricorrente Cirio s.p.a. deduce il vizio di motivazione in ordine alla cessazione oltre l'anno dell'attività imprenditoriale da parte dell'ex agente. In particolare, si duole che, in presenza di un rapporto di agenzia senza clausola di esclusiva e di rapporti con altre aziende, la Corte abbia omesso di valutare sia la mancanza della prova della cessazione di tali ulteriori rapporti, sia i documenti (bilancio al 31 dicembre 1988, rimesse alla Sardaleasing, proprietaria dei locali ove aveva sede l'agenzia, e rimesse alla "Mokador"; dichiarazioni del M. relative a pagamenti effettuati nel 1988 con i canoni d'affitto di un immobile di proprietà della ditta; rapporti con le banche; dichiarazioni del M. relative alla prosecuzione del rapporto con "Mokador").

Con il secondo motivo, che per connessione logica deve essere esaminato congiuntamente al primo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 l. fall., con riferimento all'art. 116 c.p.c., in quanto la Corte di merito aveva fatto discendere aprioristicamente la cessazione dell'attività di impresa dalla semplice cessazione del rapporto di agenzia. I motivi sono infondati. Questa Corte ha ribadito anche recentemente il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 legge fall.), la "cessazione dell'attività d'impresa" presuppone che, in tale periodo, non siano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice di merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità della S.C.. Nella specie, il giudice di merito, non ha individuato attività di impresa riferibili al M., ma solo attività dallo stesso svolte come amministratore di società di capitali, ed ha escluso l'esistenza di prova in ordine allo svolgimento di ulteriori attività. In contrario non sono decisive le risultanze indicate dall'opponente e non espressamente considerate dalla Corte di merito poiché non necessariamente sintomatiche dell'effettivo svolgimento di una attività d'impresa, mentre, per ciò che concerne le dichiarazioni rese dal M., in sede di interrogatorio libero, le stesse sono state prese in considerazione secondo il loro testuale tenore.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per il fatto di porre a carico del creditore che ha presentato tempestivamente istanza di fallimento il rischio della durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento. L'eccezione è manifestamente infondata. Da un lato, per ciò che concerne il riferimento al principio di eguaglianza, la ricorrente neppure ha precisato in che consisterebbe la relativa lesione; ove si volesse ritenere implicito un riferimento al diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento, è evidente che la diversità di trattamento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma. Per ciò che concerne la lesione del diritto di difesa, si deve invece osservare che, come ha riconosciuto la stessa ricorrente, la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti quali quelli dei creditori da un lato e quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici (che sarebbe sacrificata ove entro l'anno fosse sufficiente non la dichiarazione di fallimento, ma la semplice presentazione dell'istanza, come tale non conoscibile dai terzi); la ricerca di una soluzione per il contemperamento degli interessi è affidata alla discrezionalità del legislatore ed è irrilevante la prospettazione di diverse soluzioni, asseritamente più idonee a tutelare gli interessi dei creditori, ove il diritto di difesa di questi non sia impedito dalla soluzione prescelta; nella specie si deve escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa, tenuto conto sia dell'ampiezza del termine, sia della possibilità di informare il Tribunale di eventuali ragioni di urgenza. Il fatto che le ragioni di urgenza possano sfuggire ai creditori o al Tribunale è, ancora una volta, un problema di fatto irrilevante ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della norma. Con il primo motivo di ricorso incidentale, subordinato alla ammissibilità del ricorso principale, il M. deduce violazione degli artt. 21 l. fall. e 96 c.p.c. perché, anche in presenza di una richiesta di danni da liquidare in separata sede, la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare i danni d'ufficio in via equitativa, ritenendo implicita la relativa richiesta nella richiesta di condanna generica. Il motivo è infondato. Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione del danno da responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova, incombente secondo i principi generali della ripartizione dell'onere probatorio, sulla parte che abbia richiesto il risarcimento, sia dell'"an" che del "quantum debeatur" o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (ex multis, Cass.6 febbraio 1998, n. 1200 e Cass. 8 febbraio 1993, n. 117). Nel caso che occupa il ricorrente, che neppure in questa sede ha dedotto l'esistenza di elementi per la concreta quantificazione del danno, si era limitato a richiedere una inammissibile pronunzia generica di condanna al ristoro di un danno, fondandola sul carattere pregiudizievole "ex se" di un comportamento antidoveroso della controparte, senza offrire elementi di quantificazione economica del pregiudizio ingiusto.

Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo, con cui il ricorrente incidentale deduce il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di dolo o mala fede del creditore istante.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000.