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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23194 - pubb. 11/01/2019.

Fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte e audizione dell'erede


Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 1993. Pres. Favara. Est. Catalano.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore defunto - Fallimento - Dichiarazione entro l'anno dalla morte - Fase istruttoria - Erede - Audizione - Obbligatorietà - Presupposti


Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte, ai sensi dell'art. 10 legge fallimentare, non è obbligatoria l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione dell'erede ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la partecipazione del medesimo all'istruttoria prefallimentare. L'audizione dell'erede è, invece, obbligatoria qualora anch'egli sia imprenditore commerciale, o comunque lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco FAVARA Presidente

" Pellegrino SENOFONTE Consigliere

" Salvatore NARDINO "

" Angelo GRIECO "

" Antonio CATALANO Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Angela Maria I., "quale esercente la potestà tutoria" sulla minore Ileana Sepe, erede di Felice Sepe, propose opposizione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, su ricorso della Banca d'America e d'Italia, aveva dichiarato il fallimento della s.a.s. Garden City Superette di Sepe Felice, nonché del socio accomandatario Felice Sepe, deceduto oltre un anno prima. A sostegno dell'opposizione l'istante dedusse: a) la violazione dell'art. 15 della legge fallimentare, per non esserle stato notificato il ricorso di fallimento e, comunque, per non avere avuto notizia dell'esistenza di un procedimento prefallimentare; b) la mancanza dello stato di insolvenza della fallita società; c) l'inesistenza di un valido titolo a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente; d) la violazione di quanto disposto dal tribunale nella procedura fallimentare, in relazione alla notifica del ricorso agli eredi del socio accomandatario; e) la violazione da parte della ricorrente dell'art. 506 c.c., per avere iniziato atti esecutivi in presenza di una procedura di liquidazione di società e di eredità beneficiata; f) l'inesistenza di altre pretese creditorie; g) la nullità del decreto ingiuntivo posto a base del ricorso di fallimento, nonché del decreto di nomina del curatore speciale emesso dal Tribunale su richiesta del creditore procedente a seguito dell'intervenuto scioglimento della società per morte del socio accomandatario.

Il Tribunale rigettò l'opposizione con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli la quale ha così statuito sul gravame proposto dall'appellante.

L'erede dell'imprenditore defunto del quale venga dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 11 della legge fallimentare, o l'erede del socio accomandatario dichiarato fallito non ha diritto alla previa audizione da parte del tribunale fallimentare, diversamente da quanto avviene per l'imprenditore individuale o la società ed i soci a responsabilità illimitata, in quanto tale soggetto, pur subentrando nell'"universum jus defuncti", e pur essendo portatore di un interesse morale alla tutela del buon nome del "de cuius", oltre che di un apprezzabile interesse economico a non subire le conseguenze patrimoniali derivanti dal fallimento, non è il soggetto passivo di quella procedura, salvo che nelle ipotesi in cui abbia continuato l'esercizio dell'impresa e l'insolvenza sia a lui riconducibile. La partecipazione di tale soggetto al procedimento prefallimentare risulta perciò incompatibile con le esigenza di interesse pubblico di rapidità, se non di immediatezza, del procedimento per la dichiarazione di fallimento e contraria all'interpretazione dell'art. 15 L.F. data dalla Corte Costituzionale, sicché a tutela dei propri interessi reputati lesi in via riflessa dalla dichiarazione di fallimento, l'erede è legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 18 L.F. Non sussisteva la nullità dei decreti presidenziali di nomina del curatore speciale della società in procedimento monitorio e nel procedimento prefallimentare per mancata audizione dei soggetti interessati e per l'omessa comunicazione al P.M. poiché l'audizione delle persone interessate ai sensi dell'art. 80 II comma c.p.c., non ha carattere inderogabile e deve essere conciliata con la possibilità di reperire facilmente i soggetti interessati e che la comunicazione del provvedimento al P.M. era del tutto superflua, difettando il detto ufficio della competenza a provocare la costituzione di una normale rappresentanza della società ai sensi dell'art. 2323 II comma c.c. Lo stato di insolvenza poteva essere desunto dalle risultanze non contestate dello stato passivo; la fotocopia del decreto ingiuntivo posto a base del ricorso di fallimento non era stata impugnata per difformità ai sensi dell'art. 2712 c.c. e la stessa opponente non aveva contestato nella sua interezza l'esistenza del credito vantato dall'istituto di credito.

La presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili era un fatto certo, dimostrato dalle risultanze del passivo, così come era un fatto certo che nel patrimonio dei falliti, anche se superiore all'ammontare dei debiti, non esistevano all'atto della dichiarazione di fallimento attività liquide o facilmente liquidabili, (come attestavano i risultati della procedura a distanza di circa diciotto mesi dalla sentenza di fallimento) per poter estinguere le passività sia pure in parte.

Nella materia in cui si tratta non spiegavano influenza alcuna la volontà del debitore di voler adempiere e le condizioni oggettive che ostacolano il puntuale soddisfacimento dei suoi debiti, posto che l'insolvenza è uno stato patologico di cui lo stesso debitore è vittima, colpevole o incolpevole, e che assume di per sè giuridica rilevanza, a prescindere da una pur pressante volontà di adempiere, rivelatasi irrealizzabile (o non facilmente realizzabile) con mezzi normali ed alle scadenze previste.

Era da escludere la nullità della sentenza di fallimento per violazione, da parte del Tribunale, dell'ordinanza assunta in sede di istruttoria prefallimentare, relativa alla notificazione dell'istanza di fallimento a tutti gli interessati, e mai revocata, in quanto la disapplicazione del provvedimento da parte del giudice che l'aveva emesso, era da intendere come revoca implicita di esso, ed era inidonea a concretare un'ipotesi di nullità non comminata dall'ordinamento.

Ricorre per cassazione Angela Maria I. nella qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore Ileana Sepe sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la Banca d'America e d'Italia. Entrambe le parti hanno depositato memorie.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 6 L.F. e 100 c.p.c., e, qualificando come vera "azione" la domanda di cui alla norma per prima menzionata, deduce che la corte napoletana avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze comprovanti la carenza di interesse della resistente a chiedere il fallimento della società ed indica, in particolare: a) la mancanza di crediti in sofferenza della verso la società, atteso che il credito per il quale si era agito era divenuto esigibile quando, per effetto della morte dell'accomandatario, aveva avuto luogo lo scioglimento della società; b) l'insussistenza di un inadempimento in senso tecnico da parte della società fallenda considerato che il decreto ingiuntivo era stato notificato in copia informe al curatore speciale della società invalidamente nominato, sicché la moglie del defunto socio non avrebbe potuto interporre una valida opposizione; c) l'esistenza di una valida garanzia personale a favore del creditore procedente;

d) la sufficienza della garanzia patrimoniale del debitore avuto alla modesta entità del credito; e) la pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale della eredità del socio accomandatario cui era interessata anche la resistente; f) l'inerzia dei creditori sociale i quali erano consapevoli che il ritardo nell'adempimento era esclusivamente imputabile al decesso dell'accomandatario e non già al preteso stato di decozione della società.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 78, 79, 80 c.p.c., in relazione agli artt. 69 e 70 la ricorrente ripropone le questioni circa il vizio della nomina del curatore provvisorio nella fase prefallimentare per mancata audizione delle persone interessate, per omessa comunicazione al P.M. del provvedimento di nomina, per il mancato intervento obbligatorio di detto organo.

Con il terzo motivo la nullità della sentenza o del procedimento viene collegata alla violazione dell'art. 15 della legge fallimentare sostenendosi che nella fattispecie di cui all'art. 11 della legge fallimentare, spetterebbe agli eredi la legittimazione a partecipare al processo, trattandosi di soggetti ai quali l'ordinamento, in seguito alla morte dell'imprenditore imputa il complesso dei rapporti giuridici già facenti capo al "de cuius". Diversamente opinando, si creerebbe, secondo l'istante, una situazione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione in quanto, per un verso, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento dopo la morte dell'imprenditore sarebbe impedito il diritto di difesa ed il contraddittorio proprio quanto sarebbe maggiormente necessario sentire le ragioni che vi si contrapponessero, per altro verso, all'imprenditore defunto verrebbe fatta una posizione deteriore a causa della sua morte, evento di per sè ininfluente ai fini della fallibilità, rispetto a situazioni analoghe ove gli sarebbe consentito l'esercizio di difesa a norma del citato art. 15. Con il quarto motivo la ricorrente individua un'ulteriore ragione di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento nella mancata rinnovazione della notifica ad essa istante del ricorso per dichiarazione di fallimento.

Con il quinto motivo, sotto l'aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione la I. critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto sussistente lo stato di insolvenza nonostante che vi fossero circostanze contrarie a tale assunto.

Con il sesto motivo, infine, vengono denunciate la violazione degli artt. 10, 11 e 147 I comma della legge fallimentare ed il vizio di motivazione in quanto dovrebbe escludersi, secondo la prospettazione della ricorrente, l'estensione del fallimento della società nei confronti del socio illimitatamente responsabile che sia uscito dalla società per causa di recesso, morte od esclusione, anche indipendentemente dal decorso del termine annuale di cui all'art. 10 della legge fallimentare.

Il ricorso, è inammissibile con riferimento alle doglianze di cui al punto c) del primo motivo ed al sesto motivo, che attengono a questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di appello e che la ricorrente ha introdotto per la prima volta in questa sede, ed è infondato in relazione alle ulteriori censure.

Per quanto concerne il primo ed il quinto motivo, dei quali si impone l'esame congiunto stante la correlazione tra essi esistente, mette conto di rilevare che secondo i dati pacificamente acquisiti in causa alla dichiarazione di fallimento della s.a.s. Garden City Superette si pervenne sulla base di un credito recato da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto bancario resistente nei confronti della società, della moglie del socio accomandatario, anche in qualità di fideiubente della prima, e degli altri eredi e siffatta evenienza, come è palese, toglie valore non soltanto alla deduzione circa la mancanza di interesse della banca creditrice ad instaurare la procedura fallimentare, ma anche alle altre doglianze nelle quali si articola il primo motivo.

Mette conto di rilevare al riguardo che il potere del creditore di chiedere il fallimento ai sensi dell'art. 6 della legge fallimentare costituisce una delle espressioni della tutela, sul piano giudiziario, del suo diritto, sia pure con connotazioni ed aspetti del tutto peculiari, per effetto delle quali non appare giuridicamente appropriato il riferimento alle nozioni di azione e di interesse ad agire secondo le accezioni tipiche del processo di cognizione ordinario. Ed invero, che l'iniziativa per l'apertura del procedimento non comporta l'automatico soddisfacimento del credito fatto valere con la richiesta di fallimento, essendo a ciò necessaria la domanda di insinuazione e la conseguente sottoposizione al procedimento di verifica il quale costituisce una fase di necessario controllo della fondatezza di esso, procedimento che il creditore istante ha l'onere di intraprendere qualora intenda partecipare al concorso.

Si evidenzia con ciò che la deliberazione di detto credito nella fase che precede la dichiarazione di fallimento non è in alcun modo rivolta all'accertamento della posizione sostanziale di cui viene assunta la titolarità, ma ha una valenza strumentale e secondaria rispetto al riscontro circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che legittimano l'adozione di siffatta declaratoria, al cui fine assumono rilievo decisivo gli elementi che consentono di formulare un giudizio positivo circa la qualità di imprenditore commerciale deI soggetto di cui si chiede il fallimento e la ricorrenza della situazione di insolvenza.

Si palesa in tal modo l'inattendibilità delle censure con le quali la ricorrente denuncia la mancanza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento con riferimento ad elementi diversi da quelli sopra indicati, in quanto non essendo contestabile l'esistenza del presupposto soggettivo, occorreva accertare lo stato di insolvenza in riferimento al quale la I. muove le censure di cui al quinto motivo. Senonché, a contrastare siffatte deduzioni occorre considerare, secondo il costante orientamento di questa Corte, che mentre l'accertamento della situazione di cui si tratta, va compiuto, nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, con riferimento alla data di dichiarazione del medesimo, il convincimento sulla ricorrenza può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti in tempo successivo, e che la sussistenza dell'insolvenza può essere desunta anche dalla risultanze non contestate dello stato passivo e, quindi, attraverso; l'acquisizione anche ufficiosa degli elementi rilevanti (Cass. 13 gennaio 1988, n. 184; Cass. 28 marzo 1990, n. 2539). Orbene, nella specie il giudice del merito è pervenuto alla conclusione censurata dalla ricorrente sulla base di una motivazione articolata e congrua in quanto fondata su risultanze di fatto di indubbia rilevanza (mancata impugnazione per difformità della copia del decreto ingiuntivo posto a base dell'istanza di fallimento; presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili di notevole ammontare a carico della società fallita; inesistenza al momento della dichiarazione di fallimento di attività liquide o facilmente liquidabili), e sorretta da argomentazioni giuridicamente attendibili (qualificazione dell'insolvenza come di uno stato patologico rispetto al quale è irrilevante la volontà del debitore di voler adempiere e le condizioni oggettive in cui venga a trovarsi per non potere puntualmente soddisfare i suoi debiti).

Le censure vanno, quindi, disattese così come si impone, secondo quanto si è premesso, il rigetto del secondo motivo in relazione al quale è sufficiente rilevare, secondo la linea tracciata dal giudice del merito, che nel procedimento di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 80 c.p.c., l'audizione delle persone non è prevista a pena di nullità, essendo subordinata alla possibilità di un agevole reperimento di queste (situazione nella specie non sussistente); inoltre, non ricorrevano i presupposti per la comunicazione del provvedimento al P.M.

A conclusione analoga si deve pervenire in ordine ai motivi terzo e quarto, anche essi da esaminare congiuntamente, con i quali la ricorrente affronta il tema centrale del ricorso, deducendo la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione dell'obbligo di disporre l'audizione degli eredi dell'imprenditore defunto, nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte, ai sensi dell'art. 11 della legge fallimentare.

Il punto, sul quale non costano precedenti specifici di questa Corte, è stato risolto in senso affermativo da alcune pronuncie dei giudici di merito sul rilievo che l'erede, in quanto successore a titolo universale, è portare di interessi morali e patrimoniali del "de cuius", e subisce gli effetti della dichiarazione di fallimento del proprio dante causa; da ciò conseguirebbe l'obbligatorietà della sua audizione nella fase che precede l'emissione della pronuncia di fallimento la quale sarebbe affetta da nullità nel caso di omissione di siffatta essenziale formalità (così, Tribunale di Genova, 6 aprile 1979 il quale pone in evidenza che l'esigenza, costituzionalmente garantita, dell'audizione dell'erede discende dal subingresso di esso nella posizione di "parte" nel processo relativo alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto). A questa impostazione aderisce, sostanzialmente, la ricorrente la quale a sostegno della propria tesi richiama altresì la nota sentenza n. 141-1970 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge fallimentare nella parte in cui la norma non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto difesa.

Questa conclusione non può essere condivisa.

Giova la riguardo premettere, ed è questa una linea interpretativa che trova riscontro nel costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il dispositivo della citata decisione della Corte Costituzionale deve essere interpretato alla luce della corrispondente motivazione, per modo che il "decisum" che ha dichiarato illegittimo l'art. 15 della legge fallimentare deve essere inteso in correlazione con le ragioni in essa esposte. Orbene, alla stregua di tale premessa, va tenuto presente che alla declaratoria di illegittimità costituzionale si è prevenuti in base alla considerazione che la sentenza dichiarativa di fallimento incide profondamente nella sfera giuridica soggettiva del fallito con danni morali e materiali di estrema gravità e talora irreparabili sicché a rimediare a siffatte evenienze non si palesa rimedio sufficiente l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento necessario essendo, ai fini di un adeguato svolgimento del diritto di difesa, che l'imprenditore, attraverso il meccanismo della preventiva audizione, sia posto in condizione di contrastare, anche in confronto dei creditori istanti e con l'ausilio eventuale di difensori la veridicità dell'asserito stato di dissesto e la di lui assoggettabilità alla esecuzione fallimentare.

Si tratta di stabilire se questo principio debba trovare applicazione anche nel caso di fallimento dell'imprenditore defunto e se, quindi, debbano essere sentiti i suoi eredi.

Non vi a dubbio che costoro possono avere interesse affinché non sia dichiarato il fallimento del "de cuius" e tale interesse può risiedere sia in ragioni meramente morali afferenti alla tutela del buon nome dell'imprenditore scomparso, sia in ragioni strettamente patrimoniali consistenti nell'evitare che le sue aspettative vengano pregiudicate attraverso l'assoggettamento dei beni ereditari al soddisfacimento concorsuale dei creditori del "de cuius". Ma, se ciò non è contestabile, è tuttavia da escludere che ai fini della realizzazione di siffatte esigenze si palesi come obbligatoria la preventiva audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento tenuto conto del fatto che nella cadenza processuale in esame i poteri di indagine del tribunale sono preordinati all'accertamento dei presupposti dianzi indicati, ai quali va aggiunto quello concernente l'intervenuta morte dell'imprenditore entro l'anno e nessuno di questi accertamenti incide in modo diretto ed immediato sulla posizione dell'erede, ne' reca ad esso un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la sua partecipazione all'istruttoria prefallimentare, donde l'insussistenza dell'obbligo della sua preventiva audizione.

È appena il caso di rilevare che l'opposto principio vale nel caso in cui anche l'erede sia imprenditore commerciale, o comunque lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria evidente essendo che, in tali ipotesi, a prescindere dalla questione del concorso tra fallimento del defunto e fallimento dell'erede che non interessa esaminare in questa sede, sussiste l'obbligo della preventiva audizione ai sensi dell'art. 15 della legge fallimentare. Non è, poi, contestabile l'azionabilità, a favore dell'erede escluso, del rimedio dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare. La conclusione così raggiunta toglie valore alla censura formulata con il quarto motivo, con la quale la ricorrente deduce la nullità per violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto il tribunale, dopo l'ordinanza con la quale era stata disposta la notifica del ricorso a tutti gli eredi, stante la non completa esecuzione di detta formalità, aveva deciso la prosecuzione della procedura. Il ricorso va, dunque, integralmente respinto.

Quanto alle spese giudiziali, sussistono giusti motivi, stante la novità della questione esaminata, per la compensazione integrale di esse.

 

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma addì 10 novembre 1992.