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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23197 - pubb. 11/01/2019.

Cessazione dell'impresa e operazioni intrinsecamente identiche a quelle proprie della attività imprenditoriale


Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 1983, n. 2676. Pres. Miele. Est. Cantillo.

Fallimento - Imprenditore ritirato - Fase di liquidazione - Cessazione dell'impresa - Configurabilità - Esclusione - Condizioni


Agli effetti del decorso del termine annuale dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 della legge fallimentare), anche nella fase di liquidazione l'Esercizio dell'impresa non può ritenersi cessato se l'imprenditore, sia pure in vista della disgregazione dell'azienda, compia operazioni intrinsecamente identiche a quelle proprie della attività imprenditoriale. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito secondo cui anche la Costituzione di una società di capitali, avente la stessa denominazione dell'impresa individuale e finalizzata al suo assorbimento, non integrava cessazione di impresa ai fini dell'art. 10 citato, in quanto l'imprenditore, nonostante ciò, aveva continuato in proprio l'attività commerciale). (massima ufficiale)