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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2345 - pubb. 07/09/2010.

Procedimento per dichiarazione di fallimento e sospensione cautelare degli amministratori, sede effettiva dell'impresa e iscrizione al registro imprese


Appello di Napoli, 31 Marzo 2010. Est. Celentano.

Fallimento – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa – Revoca degli amministratori di società – Effetti e contenuto del provvedimento – Reclamo avverso la sentenza di fallimento.

Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Ufficio territorialmente competente per l’iscrizione – Sede effettiva.

Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Pluralità di sedi – Sede effettiva – Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese – Non opponibilità a terzi.

Fallimento – Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Condanna alle spese di giudizio – Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali. 


La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante – compreso il presidente del consiglio d’amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale – possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

La società che sia soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese, va iscritta presso quello tenuto dall’ufficio territorialmente competente in relazione alla sua effettiva sede, che la legge identifica con l’effettiva sede principale dell’impresa sociale, indicandola specificamente e tenendola distinta dalle sue eventuali sedi secondarie. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

La società che sia soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese deve indicare quale sia la sua sede e, qualora abbia più sedi, qual è la sua sede principale e quali sono le sue sedi secondarie. A tal proposito, per i principi che regolano l’efficacia delle iscrizioni obbligatorie nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.), non può opporre ai terzi che la sua effettiva sede (principale) sia diversa da quella risultante dal registro delle imprese, salvo che provi che i terzi di volta in volta interessati siano a conoscenza di tale circostanza. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessità di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un’ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest’ultimo. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

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