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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23452 - pubb. 02/04/2020.

Risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria e applicabilità della nuova disciplina ai contratti risolti in data anteriore


Appello di Venezia, 26 Febbraio 2020. Pres. Cinzia Balletti. Est. Morsiani.

Leasing – Risoluzione per inadempimento – Applicabilità art. 1, commi 138 e 139 L. n. 124/17 – Superamento dell’applicabilità in via analogica dell’art. 1526 c.c. – Mancata restituzione del bene


La Legge n. 124/17 non prevede norme relative all’ambito temporale di applicazione della disciplina relativa agli effetti della risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, ma anche ritenendo che dette norme non siano applicabili ai rapporti contrattuali già risolti, deve comunque prendersi atto che esse consolidano l’affermarsi di una principio generale, in materia di effetti restitutori della risoluzione e di entità del risarcimento per illecito contrattuale dell’utilizzatore, che aveva già trovato espressione nell’art. 72 quater della Legge Fallimentare.

Detto principio generale è quello secondo il quale, dopo la risoluzione del contratto e la restituzione del bene, spetta all’utilizzatore il diritto di ripetere l’eventuale maggior valore che dalla vendita del bene a prezzo di mercato ricavi il concedente, rispetto alle utilità che avrebbe tratto dal contratto qualora regolarmente adempiuto fino al riscatto del bene.

Vi sono i presupposti per ritenere superata, in quanto non più necessaria, la modalità che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente indicato come adeguata per reintrodurre nel fenomeno in esame il meccanismo riequilibratore delle prestazioni, ovvero l’applicazione in via analogica dell’art. 1526, commi 1 e 2 c.c.

L’esercizio del diritto dell’utilizzatore di ricevere il ricavato dalla riallocazione del bene già oggetto del contratto di leasing è subordinato alla restituzione del bene, fermo il diritto della società concedente di ricevere gli importi corrispondenti ai canoni scaduti e, previa attualizzazione, ai canoni a scadere e al prezzo fissato per l’acquisto del bene a fine locazione. (Nicola Vascellari) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Nicola Vascellari, senior partner Studio Legale Vascellari di Vittorio Veneto (TV)



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