Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23459 - pubb. 04/04/2020

Insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria e decadenza per le domande tardive

Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1391. Pres. De Chiara. Est. Dolmetta.


Amministrazione straordinaria - Crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria - Insinuazione tardiva - Termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 2, l.fall. - Applicazione - Esclusione



L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 2, l.fall. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatti di causa

1. - Con decreto del 9 aprile 2013 il Tribunale di Ferrara ha respinto l'opposizione proposta da Tr. AG nei confronti di BBS Riva S.p.A. in amministrazione straordinaria avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, con il quale era stata denegata l'ammissione di un credito dell'importo di Euro 418.031,20, oltre accessori, credito in tesi sorto dall'inadempimento di un contratto di fornitura di alluminio stipulato in data 14 novembre 2007 dalla società istante con il commissario straordinario, per avere questi acquistato, fino al 12 novembre 2008, data in cui BBS Riva S.p.A. in amministrazione straordinaria aveva comunicato di aver ceduto l'azienda a IGS Riva S.r.l., una quantità di merce inferiore al minimo convenuto in contratto.

A tal riguardo ha ritenuto il Tribunale che l'istanza di ammissione al passivo, depositata il 20 luglio 2011, fosse stata proposta dopo lo spirare del termine previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 4, nel testo applicabile, dal momento che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 28 dicembre 2007 mentre il credito vantato da Tr. AG "è maturato il 12 novembre 2008, cioè quando Tr. ha avuto notizia della cessione da BBS Riva S.p.A. in a.s. a IGS Riva S.p.A. del complesso aziendale e dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda", neppure ricorrendo un'ipotesi di causa non imputabile, tale da giustificare l'inosservanza del termine, atteso che le iniziative intraprese dalla società ai fini della riscossione del credito risalivano al novembre 2010, ossia ad epoca successiva al maturare della preclusioni.

2. - Per la cassazione del decreto Tr. AG ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria.

BBS Riva S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

 

Ragioni della decisione

1. - Il ricorso contiene tre motivi.

Il primo motivo, svolto da pagina 14 a pagina 21 del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53,L. Fall., artt. 111 bis e 101, art. 11 preleggi, art. 152 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto l'applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. Fall., art. 101, ai crediti prededucibili perchè sorti in costanza di svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria.

Il secondo motivo, svolto da pagina 22 a pagina 24 del ricorso, denuncia violazione del principio di ragionevolezza nel determinare la concreta fattispecie di imputabilità alla ricorrente del ritardo nel deposito della domanda, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero totale omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, quale l'imputabilità o meno del ritardo alla ricorrente, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e, in ogni caso, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111 bis e art. 101, comma 4, e art. 152 c.p.c., per errata determinazione del dies a quo della decadenza, in relazione nuovamente all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver in concreto ritenuto che la decadenza si fosse consumata, sia dal versante dell'individuazione della sua scadenza, sia dal versante della sussistenza di causa non imputabile.

Il terzo motivo, svolto da pagina 24 a pagina 25 del ricorso, denuncia nullità del decreto per violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed inoltre nullità per totale omessa motivazione delle ragioni dell'accoglimento delle "censure mosse al provvedimento del G.D. da parte della Procedura" e totale omessa indicazione delle censure accolte.

2. - Il ricorso va accolto.

2.1. - E' difatti fondato il primo motivo.

Sotto la rubrica: "Accertamento del passivo", stabilisce del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 53, recante: "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", al comma 1, che: "L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., sostituito al curatore il commissario straordinario".

Ai sensi della L. Fall., art. 101, comma 1, cui rinvia il citato art. 53, nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di amministrazione straordinaria apertasi con Decreto 10 luglio 2007: "Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositata in cancelleria oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive". L'u.c. della stessa disposizione stabilisce poi che: "Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione alle disposizioni sopra richiamate, il principio, al quale viene qui data continuità, che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare - ed in questo caso nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, trattandosi di contratto di "fornitura" stipulato dal commissario straordinario - non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1 ed u.c. (Cass. 31 luglio 2015, n. 16218).

Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che a Tr. AG dovesse applicarsi il termine in discorso.

Il decreto va pertanto cassato e rinviato al Tribunale di Ferrara in diversa composizione che applicherà il principio dianzi indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

2.2. - Rimangono assorbiti il secondo e terzo motivo.

 

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Ferrara in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019.