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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23553 - pubb. 05/05/2020.

Dichiarazione di fallimento: i bilanci costituiscono mezzo di prova privilegiato ma non assurgono a prova legale


Cassazione civile, sez. VI, 27 Settembre 2019. Pres. Genovese. Est. Pazzi.

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento


In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi. (massima ufficiale)

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