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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23575 - pubb. 12/05/2020.

Effetti della desistenza dalla istanza di fallimento in sede di reclamo


Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2019. Pres. Didone. Est. Pazzi.

Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni


In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo, al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (massima ufficiale)

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