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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23798 - pubb. 30/06/2020.

Recesso di un ente pubblico da una s.p.a. e profili di censura della determinazione del valore della liquidazione operata dall’esperto


Tribunale di Torino, 12 Febbraio 2018. Pres. Ratti. Est. Sburlati.

Società – Recesso – Liquidazione – Valore – Determinazione – Esperto – Nomina

Società – Recesso – Liquidazione – Valore – Determinazione – Impugnazione

Società – Recesso – Liquidazione – Valore – Contestazione


In caso di recesso di un ente pubblico da una s.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 27° e 29° comma, l. 244/2007 e dell’art. 1, 569° comma, l. 147/2013, ove sorga una contestazione sul valore della liquidazione, nel procedimento di nomina giudiziale dell’esperto ex artt. 2437 e ss. e 1349 c.c., su istanza del socio recedente, non è prevista la preventiva audizione della società.

In caso di recesso di un ente pubblico da una s.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 27° e 29° comma, l. 244/2007 e dell’art. 1, 569° comma, l. 147/2013, la determinazione del valore della liquidazione operata dall’esperto non può essere censurata sotto il profilo della manifesta erroneità o iniquità ove l’esperto abbia analiticamente motivato la scelta del metodo di valutazione in concreto utilizzato.

La regola della necessaria contestualità tra la contestazione del valore di liquidazione e la dichiarazione di recesso, richiesta dall’art. 2437 ter, 6° comma, c.c. non è applicabile nel caso in cui la partecipazione di un ente pubblico ad una s.p.a. cessi “ad ogni effetto”, ai sensi degli artt. 3, 27° e 29° comma, l. 244/2007 e dell’art. 1, 569° comma, l. 147/2013. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati




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