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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23882 - pubb. 21/07/2020.

Cessione di azienda, finalità di protezione dei creditori e vicinanza alla prova


Cassazione civile, sez. VI, 06 Luglio 2020. Pres. Bisogni. Est. Dolmetta.

Cessione di azienda – Debiti dell’azienda ceduta – Principio di solidarietà fra cedente e cessionario – Libri contabili obbligatori – Finalità di protezione – Principio generale della responsabilità solidale del cessionario – Vicinanza della prova – Tutela effettiva del creditore


In tema di cessione d’azienda, il principio di responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili (art. 2560, comma 2, c.c.), deve essere coniugato con l’esigenza di fornire una tutela effettiva dei creditori, e quindi tenendo conta della finalità di protezione della disposizione. Ciò consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quello suo proprio, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
Posto che la regola di responsabilità del cessionario sta a protezione dell’interesse dei creditori aziendali, ne consegue sul piano processuale che l’esibizione delle scritture contabili non può mai essere un elemento rimesso al regime di comune discrezionalità (nell'an del provvedimento) dell'emanazione di un ordine di esibizione, venendo altrimenti reso impossibile ai creditori, che si trovano per definizione nell’impossibilità di produrre le scritture stesse, di valersi della regola di responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c., con conseguente pregiudizio del loro diritto di difesa costituzionalmente protetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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