Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23913 - pubb. 11/01/2020

Poteri d'indagine officiosa spettanti al giudice di merito in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015, n. 24721. Pres. Ceccherini. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al giudice di merito - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Attivazione - Valutazione discrezionale - Conseguenze in caso di mancato esercizio



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l.fall.), nell'utilizzazione dei dati dei dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2, lettera b, l.fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l.fall. Tale ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune delle parti, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolanti poiché richiede una valutazione del giudice di merito circa l'incompletezza del materiale probatorio e l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale