Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23916 - pubb. 11/01/2020

Società di persone sciolta per il recesso di uno dei due soci

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2015, n. 2263. Pres. Ceccherini. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Società - Società di persone sciolta per il recesso di uno dei due soci - Continuazione dell'impresa da parte del socio superstite come impresa individuale - Dichiarazione di fallimento di quest'ultimo - Implicita dichiarazione di fallimento della società - Sussistenza - Estensione al socio receduto - Fondamento



In caso di scioglimento di una società di persone per recesso di uno dei due soli soci, senza che la stessa sia dichiarata estinta, il fallimento del socio superstite, che abbia continuato l'attività sociale come imprenditore individuale, implica la dichiarazione di fallimento della società, il quale, pertanto, può essere esteso, a norma dell'art. 147 legge fall., all'altro socio in precedenza receduto. (massima ufficiale)


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