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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23952 - pubb. 29/07/2020.

Il carattere di sepolcro gentilizio o familiare si presume in mancanza di contraria volontà del fondatore


Tribunale di Ivrea, 30 Giugno 2020. Est. Petronzi.

Ius sepulchri – Sepolcro gentilizio o familiare – Sepolcro ereditario – Distinzione – Presunzione di natura gentilizia


Il diritto di sepolcro, ossia il diritto alla tumulazione in un determinato luogo, nel caso di sepolcro ereditario, spetta, in base a trasferimenti inter vivos o mortis causa, anche a soggetti estranei alla famiglia; mentre, nel caso di sepolcro gentilizio o familiare (noto anche come sepolcro iure sanguinis), tale essendo costituito dalla volontà del fondatore, il diritto spetta ai soli familiari, i quali lo acquistano iure proprio sin dal momento della nascita. La natura gentilizia o familiare del sepolcro si presume in mancanza di contraria volontà del fondatore. (Marta Gilli) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia


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