Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23980 - pubb. 11/01/2020

Status di imprenditore commerciale della associazione sportiva

Cassazione civile, sez. I, 20 Giugno 2000, n. 8374. Pres. Sensale. Est. Celentano.


Fallimento - Ente di tipo associativo - Svolgimento esclusivo o prevalente di attività di impresa commerciale - Attribuzione dello "status" di imprenditore commerciale - Sussistenza - Difforme previsione contenuta nell'art. 111 del t.u. delle imposte sui redditi - Configurazione di attività svolte da detti enti come attività di natura non commerciale - Portata di tale norma - Limitazione all'ambito fiscale - Estensione all'ambito civilistico generale - Esclusione



Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la opposizione al fallimento proposta da una associazione sportiva che aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti finanziamenti). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Svolgimento del processo

Istante la Cassa di Risparmio di Firenze il tribunale di quella città dichiarò il fallimento della Associazione Sportiva Pallacanestro Firenze.

Lo stesso tribunale, con sentenza emessa il 22.01.1996, rigettò l'opposizione proposta dalla fallita.

La Corte di Appello, con sentenza in data 5.5.1998 rigettò il gravame confermando anche nella motivazione la sentenza del tribunale.

Sui motivi di gravame i giudici dell'appello osservarono: 1) che dalla norma dell'art. 111 del t.u delle imposte dirette, il d.p.r. n. 917 del 1986, la quale considerava non commerciale l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, non potessero trarsi conseguenze nel senso di estendere tale "considerazione" all'ambito civilistico generale, superando la specificità delle ragioni di politica fiscale che ispiravano la norma tributaria; 2) che dagli elementi acquisiti nel processo si desumeva inequivocabilmente che l'Associazione in parola aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti finanziamenti, onde al cospetto di tali attività di natura prettamente commerciale ed imprenditoriale non poteva negarsi applicazione al principio giuridico (Cass. n. 9659 del 1993) secondo il quale lo status di imprenditore commerciale può e deve essere attribuito anche all'associazione che in concreto svolga, esclusivamente o prevalentemente, attività d'impresa commerciale; 3) infine, che lo stato d'insolvenza in cui l'associazione versava era rimasto ampiamente provato nell'istruttoria.

Avverso la sentenza la fallita ha proposto ricorso per cassazione.

Si sono costituiti per resistere la curatela fallimentare e la creditrice istante, Cassa di Risparmio di Firenze.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in due motivi a mezzo dei quali è denunciata: 1 ) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare e dell'art. 111 del t. u. sulle imposte dirette. È svolta la tesi che detta norma tributaria non avrebbe portata limitata alla previsione di esenzioni fiscali ma avrebbe, invece, funzione qualificativa tale da escludere in via generale la natura commerciale dei soggetti (enti, associazioni) aventi le caratteristiche indicate dalla norma stessa. 2 ) l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto relativo alla ritenuta condizione d'insolvenza.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la sua stessa lettera - le espressioni non è considerata "ovvero" si considerano di per sè stesse implicano che una qualificazione, in questo caso economico - giuridica (commerciale), non sia assunta come propria o tipica di un'attività, ma che a quest'ultima venga attribuita o negata ab externo (dalla legge, appunto) per determinate finalità - la norma dell'art. 111 del testo unico sulle imposte dirette, d.p.r. n. 917 del 22.12.1986, non ha significato ricognitivo di una particolare natura dell'attività svolta dai soggetti in essa indicati, nè tale particolare natura dell'attività mostra di presupporre in relazione alle finalità di disciplina.

La norma, infatti, prende in considerazione ai fini tributari:

A) relativamente alle associazioni, ai consorzi, agli altri enti non commerciali di tipo associativo: a) le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi, stabilendo che esse non concorrano a formare il reddito complessivo (comma primo); b) le cessioni di beni, le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso corrispettivi, stabilendo che questi ultimi concorrano alla formazione dei reddito complessivo, in quanto si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale (comma secondo);

B) relativamente alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (al comma terzo), a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti....., e per queste stabilisce che esse, in deroga al disposto del comma secondo, non debbano considerarsi effettuate nell'esercizio di attività commerciali (sono tuttavia, nel comma quarto, poste alcune eccezioni).

L'articolazione della norma è tale che alcune attività sono o non considerate come commerciali e, conseguentemente, concorrono o non alla formazione del reddito complessivo, come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, secondo le valutazioni discrezionali del legislatore che ad essa presiedono. Resta dunque da ciò evidenziata l'infondatezza della censura.

La Corte di merito, infatti, non soltanto ha ben ritenuto che in via generale non fosse messa in gioco l'armonia e la coerenza dell'ordinamento giuridico per la sola circostanza che una norma della legislazione speciale, per ragioni di politica fiscale, avesse stabilito che fossero da "considerare" come aventi natura non commerciale talune attività che, sul piano civilistico generale, sarebbero state riconducibili all'impresa o all'imprenditore commerciale art. 2082 e art. 2195 c.c.), ma ha anche correttamente interpretato la norma dell'art. 111 del citato T.U. attribuendo alla stessa, secondo il palese significato logico - giuridico del testo, la finalità di stabilire, per talune attività svolte da taluni enti, un particolare regime tributario di sottrazione delle relative utilità economiche all'imposizione fiscale.

La correttezza di tale interpretazione trova ulteriore conferma nel rilievo che la disposizione di favore tributario di cui al comma terzo della norma ("non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali" e quindi non concorrono alla formazione del reddito complessivo), che è rivolta proprio, per quel che nel presente giudizio è in questione, alle associazioni (tra le altre) sportive, è espressamente derogata ("non si applica") nel comma quarto per le "prestazioni effettuate nell'esercizio delle attività di...d) pubblicità commerciale".

La complessa censura svolta con il motivo in esame ha un profilo ulteriore: la ricorrente non contrasta l'affermazione della sentenza che proventi pubblicitari e da sponsorizzazioni avevano concorso a caratterizzare come commerciale l'attività (è richiamata nella sentenza la documentazione costituita dalla relazione del curatore circa i bilanci redatti dall'associazione negli anni dal 1991 al 1,994 e dal verbale di constatazione redatto dalla Polizia tributaria) ma denuncia egualmente come erronea in diritto la sentenza stessa, con riferimento all'art. 1 della l.f., assumendo in punto di fatto che nell'ultimo anno precedente la dichiarazione di fallimento nessuna attività pubblicitaria e di sponsorizzazione era stata svolta e da ciò volendo trarre la conseguenza della illegittimità della dichiarazione di fallimento.

Anche tale profilo della censura è infondato.

Correttamente la Corte di merito ha utilizzato i dati probatori acquisiti allo scopo di accertare quale e di qual natura fosse l'attività esercitata dall'associazione, traendo poi dall'esame degli stessi il convincimento che "la fallita avesse dimensioni economiche notevoli, implicanti costi di gestione notevolissimi, un massiccio e sistematico ricorso al credito bancario, acquisti e cessioni di atleti sponsorizzazioni molteplici e frequenti attività pubblicitarie" (pag. 9). Tale procedimento non appare censurabile, una volta che si considerino le ragioni (natura non commerciale dell'associazione e della sua attività) dell'opposizione al fallimento che la Corte stessa era chiamata a delibare, sicché appare del tutto corretto che dell'attività della fallita sia stata operata "una valutazione complessiva, non limitata all'ultimo anno, volta a individuarne la natura anche alla stregua dei mezzi di finanziamento". La stessa Corte ha poi enunciato, come risultato di un accertamento di fatto - non censurato dalla ricorrente e nemmeno censurabile in questa sede di legittimità - che "anche nel bilancio del 1994 non mancavano dati, quali quelli relativi a proventi pubblicitari, debiti verso banche etc. di per sè indicativi di attività prettamente commerciale".

Il secondo motivo di ricorso è anch'esso privo di fondamento Le censure svolte - esistenza di un'astratta potenzialità di realizzazione del patrimonio, impossibilità statutaria di realizzazione prima di una certa data - non inficiano la correttezza della sentenza impugnata che la situazione economica dell'associazione ha valutato secondo i dati oggettivi (deve prescindersi, infatti da ogni indagine circa le cause dell'insolvenza e le potenzialità dell'impresa: in tal senso v., ex multis, Cass. n. 8656 del 1992) nella parte della motivazione in cui da un lato evidenzia l'esistenza di un passivo ammontante ad 8.069 milioni di lire e di uno squilibrio economico notevole e dall'altro esprime un giudizio, del tutto conseguente, circa l'esistenza di una mancanza di liquidità e di credito tale da rendere del tutto impossibile l'adempimento, alle scadenze prestabilite, delle obbligazioni pecuniarie assunte dall'associazione.

Il difetto di pluralità di creditori istanti per il fallimento, che la ricorrente pone da ultimo in rilievo a censura della sentenza impugnata, non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento che è basata sulla situazione di dissesto economico dell'impresa, quale anche un solo inadempimento può rendere manifesto.

Il ricorso dev'essere dunque rigettato.

Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

 

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso addì 15 dicembre 1999 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Sentenza n. 8374 del 20/06/2000