Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23987 - pubb. 11/01/2020

L'accertamento dei requisiti necessari per la assoggettabilità al fallimento compete al giudice del merito

Cassazione civile, sez. I, 24 Febbraio 1995, n. 2107. Pres. Corda. Est. Bonomo.


Fallimento - Qualità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione



L'accertamento dei requisiti necessari per poter qualificare un determinato soggetto imprenditore commerciale, ai fini della sua assoggettabilità al fallimento, rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, con la conseguenza che il risultato della indagine sfugge al sindacato di legittimità, mentre è censurabile in cassazione soltanto la motivazione addotta per giustificare la conclusione adottata, sia sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza logica, sia sotto il profilo della conformità ai principi di diritto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 aprile 1987, il Tribunale di Catania, constatato che A. B., ammesso alla procedura di concordato preventivo, non aveva provveduto al deposito delle somme occorrenti per la procedura, ne dichiarava il fallimento.

Il B. proponeva opposizione eccependo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, per mancanza della qualità di imprenditore e, comunque, per l'avvenuta cessazione dell'attività da oltre un anno.

Con sentenza del 10 luglio 1990 il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 17 luglio 1992, rigettava il gravame del B., osservando:

a) che non sussistevano violazioni del diritto di difesa, essendo il B. stato sentito, con l'assistenza di un difensore, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed essendogli stato fatto palese che sia il mancato accoglimento della proposta sia il mancato deposito di quanto occorrente per la procedura comportavano la dichiarazione di fallimento;

b) che il B. aveva interloquito, oltre che nella fase preliminare della procedura di concordato, anche dopo il decreto di ammissione a tale procedura, con una memoria difensiva del 29 aprile 1987;

c) che era desumibile in modo inequivoco da una serie di elementi, ed anche dalle stesse dichiarazioni del B., che egli aveva svolto attività di imprenditore commerciale:

d) che la dichiarazione di fallimento (del 30 aprile 1987) non era stata pronunciata oltre il termine annuale di cui all'art. 10 legge fall., poiché la suddetta attività del B. si era protratta fino al settembre - ottobre 1986, avendo il B. a quell'epoca promesso in vendita appartamenti da costruire, incassando somme in acconto sul prezzo pattuito;

e) che non assumeva rilievo che il B. avesse svolto anche l'attività di imprenditore agricolo e di giornalista pubblicista, non essendovi incompatibilità tra queste attività e quella di imprenditore commerciale.

Avverso la sentenza d'appello il B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrato con memoria.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il B. lamenta violazione degli artt. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 167 e 184 cod. proc. civ., nonché falsa interpretazione della norma e difetto di motivazione, per avere la corte d'appello ritenuto infondato il gravame intendendo per legge acquisito agli atti del giudizio il fascicolo fallimentare. Sostiene il ricorrente che la corte di merito non avrebbe tenuto conto che la censura era stata mossa anche perché nel fascicolo fallimentare non esisteva alcun elemento probante delle argomentazioni formulate dal difensore della curatela, sicché mancando ogni elemento di prova sia negli atti del curatore sia nel fascicolo fallimentare, non esistevano elementi certi su cui basare le convinzioni dei tribunale e, quindi, della corte di appello.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non contesta la correttezza dell'affermazione del giudice di appello, secondo cui il fascicolo fallimentare si intende acquisito agli atti del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma sostiene che gli atti contenuti nel fascicolo fallimentare non fornivano la prova delle argomentazioni della curatela.

Tale censura non fa valere un vizio di violazione di legge, essendo diretta contro la valutazione della prova da parte del giudice di merito, la quale è censurabile in cassazione esclusivamente per vizio di motivazione.

Ma sotto questo profilo il mezzo di ricorso è inammissibile per genericità non avendo il ricorrente nemmeno indicato quali sarebbero state le argomentazioni della curatela che il giudice di appello avrebbe ritenuto provate senza provvedere a fornire un'adeguata motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall. e, quindi, violazione del diritto di difesa, nonché violazione degli artt. 162 e segg. legge fall..

Sotto un primo profilo, avrebbe errato la corte di appello nel ritenere valida la convocazione del fallito nella fase preliminare del procedimento, senza considerare che egli non era stato chiamato dal tribunale e portato a conoscenza della carenza dei presupposti per la concessione della richiesta amministrazione controllata, ma aveva ricevuto la comunicazione dell'ammissione al concordato preventivo per l'effettuazione del deposito.

Con un secondo profilo il ricorrente sostiene che la domanda subordinata di ammissione al concordato preventivo era nulla, non essendo consentito di sottoporre al collegio la scelta delle procedure da applicare. Non avrebbe quindi potuto il tribunale, nulla dicendo sulla legittima richiesta dell'amministrazione controllata e senza sentire il richiedente ed i creditori, ammettere d'ufficio il B. al concordato preventivo.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Il fallimento del B. è stato dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 163 legge fall., in relazione al secondo comma dell'articolo precedente, perché il medesimo, dopo essere stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, richiesta in subordine rispetto a quella dell'amministrazione controllata, non aveva eseguito il deposito della somma necessaria per la procedura, come prescritto dal n. 4 del citato art. 163.

Considerato che in sede di ammissione alla procedura di concordato il B. è stato sentito, con l'assistenza di un difensore - come risulta dalla sentenza impugnata e non è contestato dallo stesso ricorrente - e che la dichiarazione di fallimento non è stata conseguenza della valutazione di fatti in ordine ai quali l'interessato non ha avuto modo di interloquire, bensì è derivata quale effetto legale ed automatico alla mancata esecuzione del deposito, deve escludersi qualsiasi violazione del diritto di difesa del B..

Va parimenti esclusa la pretesa nullità dell'istanza di concordato preventivo, non vincolando tale richiesta in alcun modo il tribunale, che rimaneva libero di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata o a quella, richiesta dall'interessato in via subordinata, del concordato preventivo.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1 legge fall., per avere la corte di merito desunto la qualità di imprenditore commerciale da una serie di elementi inidonei a tal fine e compatibili invece con la qualità di imprenditore agricolo e giornalista pubblicista, quali l'iscrizione nel registro delle ditte, l'esistenza della partita IVA, il possesso di un'abitazione in Catania, C.so xxxxx, l'aver dichiarato in alcune note di aver svolto in maniera limitata e sperimentale un'attività economica, l'esistenza di atti notarili di acquisto di immobili o di concessione edilizia, la qualificazione di imprenditore edile, l'ammontare del passivo di circa un miliardo di lire (secondo il ricorrente passivo sarebbe stato di 700.000.000 contro un valore del patrimonio di 6-7 miliardi), l'esistenza di alcune operazioni di sconto di effetti (che in realtà sarebbero stati dello stesso B., che se ne era servito per ricavarne del denaro), l'esistenza di due proposte di acquisto con l'apparente data del settembre e dell'ottobre 1986, erroneamente qualificate preliminare di vendita.

Il motivo non è fondato.

L'accertamento dei requisiti necessari per poter qualificare un determinato soggetto imprenditore commerciale, ai fini della sua assoggettabilità al fallimento, rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, con la conseguenza che il risultato della indagine sfugge al sindacato di legittimità, mentre è censurabile in cassazione soltanto la motivazione addotta per giustificare la conclusione adottata, sia sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza logica, sia sotto il profilo della conformità ai principi di diritto (Cass. 22 giugno 1979 n. 3513; 29 gennaio 1973 n. 267).

Deve pertanto escludersi la deducibilità di un vizio di violazione di legge, mentre non sussiste vizio di motivazione essendo la decisione della corte di merito basata su argomenti congrui ed immuni da vizi giuridici.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che il B. avesse esercitato l'attività imprenditore commerciale - diretta alla realizzazione di costruzioni, attraverso la collaborazione con altre imprese, ed alla messa in vendita delle stesse - dopo aver esaminato numerosi elementi tutti rilevanti ai fini della valutazione in questione (iscrizione nel registro delle ditte, possesso di specifica partita IVA, utilizzazione di un ufficio servito da due linee telefoniche, dichiarazioni dello stesso B. di aver "svolto, in maniera limitata e sperimentale" l'attività di imprenditore edile, contenuto di un atto notarile, rilascio di ben sei concessioni edilizie, qualifica di imprenditore edile usata dal B. nel dare incarico ad altri imprenditori di realizzare le costruzioni, cospicue aperture di credito da parte di banche, sconto bancario di effetti, rapporti con società finanziarie).

Ora, non può negarsi il valore quantomeno indiziario di tali elementi, i quali complessivamente valutati possono correttamente essere posti a fondamento della decisione del giudice di merito sul punto.

Col quarto motivo di annullamento, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 legge fall., in relazione al successivo art. 15, essendo del tutto gratuita l'affermazione della corte d'appello che l'attività commerciale del B. sussisteva ancora nell'autunno 1986, in quanto secondo le informazioni assunte tramite i Carabinieri di Acireale in data 17 dicembre 1986 e trasmesse il 21 gennaio 1987 il B. da circa due anni non svolgeva attività di edificare in Acitrezza (ove dal 1983 era in possesso di licenza edilizia personale) a causa di azioni proditorie di terzi. Gli stessi Carabinieri avevano escluso la qualità di imprenditore edile alla data della trasmissione delle informazioni, specificando che l'attività corrispondente era cessata nel dicembre 1984.

Il motivo non è fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'affermazione contenuta nella sentenza non è gratuita, ma basata sull'esistenza di due atti, intervenuti nel settembre e nell'ottobre 1986, che, secondo la corte di appello, avevano la natura di contratti preliminari e dimostravano che fino a quella data il B. aveva esplicato attività di impresa, promettendo in vendita appartamenti che si riprometteva di costruire ed incassando somme in acconto del prezzo pattuito. Poiché spetta al giudice dia stabilire quale sia o meno attività di imprenditore edile, la diversa valutazione effettuata dai Carabinieri non assume rilievo in questa sede.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver la corte di appello considerato che l'insolvenza non sussisteva, risultando dagli atti del processo e da una perizia giurata che il B. aveva una possidenza di svariati miliardi. Inoltre, l'importo di cui all'istanza di fallimento presentata dalla Mofina S.r.l. era stato già pagato, come risultava dalla dichiarazione del legale rappresentante, e quello relativo all'istanza presentata dall'Istituto S. Giacomo era stato in parte soddisfatto con un versamento di lire 100.000.000, come emergeva dalla produzione n. 14 del 19 giugno 1991, mentre in relazione alla residua somma di lire 50.000.000, che era contestata, era stata comunque offerta in garanzia una cessione del Comune di Acicastello per il corrispettivo di un esproprio la cui indennità era stata concordata in lire 400.000.000.

Il motivo è inammissibile, non risultando nell'atto di appello contestata la sussistenza dello stato di insolvenza.

Nulla per le spese processuali, in considerazione dell'esito del ricorso e della mancata costituzione degli intimati.

 

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 1994.

Sentenza n. 2107 del 24/02/1995