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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24218 - pubb. 22/09/2020.

Ricorso per fallimento: se la notifica a mezzo PEC della cancelleria non va a buon fine, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente


Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2020, n. 10511. Pres. Genovese. Est. Di Marzio.

Fallimento - Notificazione del ricorso ex art. 15 l.fall. - Rinnovazione - A cura del ricorrente


In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. (massima ufficiale)

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