Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2427 - pubb. 02/11/2010

Ammissione al concordato preventivo e tribunale quale garante del corretto interscambio delle informazioni

Tribunale Monza, 30 Settembre 2010. Rel. Rolfi.


Concordato preventivo - Ammissione - Potere di verifica del tribunale - Controllo sulla regolarità della documentazione - Adeguatezza della relazione del professionista a fornire elementi di valutazione per i creditori - Necessità coerenza logico argomentativa della relazione - Funzione di veicolo del consenso - Tribunale quale garante di corretto interscambio delle informazioni.



Nel procedimento di concordato preventivo, oggetto del controllo del tribunale in sede di ammissione alla procedura non è la convenienza della proposta, né la fattibilità del piano, bensì la legittimità sostanziale della proposta, intendendosi con tale locuzione l'accertamento della presenza non nominale, ma concreta, dei presupposti sostanziali (si pensi allo stato di crisi) e documentali per l'ammissione alla procedura. Tale controllo, quindi, non può fermarsi alla mera constatazione della presenza della documentazione di legge, ma può spingersi a verificare la completezza e la regolarità della medesima. Ciò si traduce, con particolare riferimento all'attestazione, nel riscontro della sussistenza degli elementi necessari a far sì che la relazione del professionista assolva alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori. Questo controllo, quindi, se non potrà attingere al profilo del merito della valutazione del professionista, ben potrà invece verificare la coerenza e la competenza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell’attestatore, valutando se detto discorso risulti immune da carenze e/o vizi logici tali da pregiudicare elementi rilevanti ai fini sopra indicati. Tale verifica assolve allo scopo di accertare che la proposta concordataria abbia la stabilità e la coerenza necessarie per veicolare sulla stessa il consenso consapevole ed informato del ceto creditorio e risulta del tutto coerente con il ruolo che la nuova procedura concordataria assegna al tribunale: quello di garante di un corretto interscambio delle informazioni necessarie ad eliminare eventuali asimmetrie informative ed a consentire ai creditori - tramite il voto in adunanza - di esprimere con pienezza di informazioni quella valutazione di convenienza che di fatto ad essi solo è rimessa e che il tribunale può operare unicamente nella residuale ipotesi del cram down. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 163 l. fall.


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